Art. 17.
Utenti del Casellario
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella
banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente,
l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto
i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al
controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP).