Art. 18.
Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi
d'invalidita' derivanti da infortunio professionale e non o da
malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o
altri casi d'invalidita' o di morte, comunque accertati
nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati
relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidita' permanente o
morte, nonche' dati in forma aggregata per indagini conoscitive
sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi
di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2
devono essere effettuate nei termini e con le modalita' indicati nel
regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni,
della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed
informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che
esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla
circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla
data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 22.
Nota all'art. 18:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1997, n. 5.
Nota all'art. 19: - Il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30.