Art. 19.
Organi del Casellario
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e'
composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato
dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato
dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia
di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la
composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze
emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati per una sola volta. Il comitato e' validamente costituito
con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti
compiti:
a) stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione dei
dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la
gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa
effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del
Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto
consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile,
sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del
comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli
utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri la cui firma sia a
lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal
comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture
competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle
risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del
bilancio dell'INAIL.