Art. 19. Organi del Casellario 1. Gli organi del Casellario sono: a) comitato di gestione; b) presidente; c) il dirigente responsabile del casellario. 2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e' composto da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente; b) un rappresentante dell'INAIL; c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL; e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.); g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL; h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti. 3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti: a) stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione dei dati; b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio; c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22; d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta; e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti; f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL. 4. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del Casellario; b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile. 5. Il dirigente responsabile del Casellario: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato; b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi; c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti; d) firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente; e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato; f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.