Art. 20. S a n z i o n i 1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 20: - Per l'art. 197 del testo unico n. 1124/1965 si veda in nota all'art. 14.