Art. 21.
Contributi
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle
tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate
dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui
all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in
base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e
commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di
assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di
assicurazione relativi alla responsabilita' civile auto, incassati
nell'anno di riferimento.