Art. 22.
Regolamento di esecuzione
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonche' le modalita'
di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il
sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato
dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui
al presente capo.
Nota all'art. 22:
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si
veda in nota all'art. 18.