Art. 8. 
                           I n g r e s s o 
  1. I proponenti pubblici  e  privati,  che  intendono  ottenere  il
nulla-osta del Comitato per la realizzazione  di  iniziative  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda  al  Comitato
medesimo.  La  domanda,  formulata  sulla  base  di  una  modulistica
predisposta dal Comitato, corredata dei dati  relativi  all'attivita'
gia' svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque
indicare  il  numero  dei  minori  da  ospitare,  il   numero   degli
accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e  gli
altri requisiti ed i documenti richiesti. 
  2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la  validita'
e l'opportunita' dell'iniziativa  nell'interesse  dei  minori.  Della
deliberazione e' data tempestiva comunicazione al proponente  e  alle
autorita'  competenti,  alle  quali  sono   trasmessi   gli   elenchi
nominativi  dei  minori  e  degli  accompagnatori  per  i  successivi
riscontri in  occasione  dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  e
dell'uscita da esso e  per  i  successivi  controlli  nel  corso  del
soggiorno. 
  3. La valutazione favorevole dell'iniziativa  e'  subordinata  alle
informazioni sulla affidabilita' del  proponente.  Il  Comitato  puo'
richiedere informazioni al sindaco del luogo  in  cui  il  proponente
opera, ovvero alla prefettura,  in  ordine  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente gia'  realizzate  dal
proponente.  Le  informazioni   concernenti   il   referente   estero
dell'iniziativa   sono   richieste    tramite    la    rappresentanza
diplomatico-consolare competente. 
  4. Il Comitato puo' considerare come valide le informazioni assunte
in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o  alle
famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso puo' confermare  la
valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita'. 
  5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1, previa  verifica  della  completezza
delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine e' di quindici
giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto. 
  6. I proponenti devono comunicare per iscritto al  Comitato,  entro
cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori  nel  territorio  dello
Stato, specificando il loro  numero  e  quello  degli  accompagnatori
effettivamente entrati, il posto di  frontiera  e  la  data.  Analoga
comunicazione dovra' essere effettuata successivamente all'uscita dei
minori  e  degli  accompagnatori  dal  territorio  dello  Stato.   Le
comunicazioni  di  cui  al  presente  comma  sono  effettuate  previa
apposizione del timbro di controllo sulla documentazione  di  viaggio
da parte dell'organo di polizia di frontiera.