Art. 9. 
                              Soggiorno 
  1. La durata totale  del  soggiorno  di  ciascun  minore  non  puo'
superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di  piu'
periodi, riferiti alle  permanenze  effettive  nell'anno  solare.  Il
Comitato  puo'  proporre  alle   autorita'   competenti   l'eventuale
estensione  della  durata  del  soggiorno  fino  ad  un  massimo   di
centocinquanta giorni, con riferimento  a  progetti  che  comprendano
periodi di attivita' scolastica  o  in  relazione  a  casi  di  forza
maggiore. L'eventuale estensione della  durata  della  permanenza  e'
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo  o
della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e  per
i minori ultraquattordicenni. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 9 dicembre 1999 
    

                                                Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                   D'Alema
      Il Ministro
per la solidarieta' sociale
         Turco

    
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000 
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14