Articolo 15 (L)
    Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

   1.  In  materia  di  trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile   o  di  dati  concernenti  la  cittadinanza  da  parte  delle
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.