Art. 17 (R)
    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo, informazioni
anche  in  forma  sintetica  o  per  estratto  sull'esistenza  o  sul
contenuto  di  corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per
via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o
per  espressa  indicazione  del  mittente  destinate  ad  essere rese
pubbliche.
  2.  Agli  effetti  del  presente  testo unico, gli atti, i dati e i
documenti  trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti
del gestore del sistema di trasporto delle informazioni di proprieta'
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.