Art. 10.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di periodo
d'imposta  chiuso  anteriormente  al  31 dicembre 1998, devono essere
redatte  sul modello approvato nel 1998 se e' dovuto l'acconto ovvero
sul modello approvato nel 1999 se e' dovuto il saldo.
  2.  Le  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2 sono presentate dai
soggetti  indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle societa'
di  persone  e  soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.
  3.  Per  il  1999,  la  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui
all'articolo  2  relativa ai mesi di gennaio e febbraio e' effettuata
nel  mese  di  aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei
soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   22 luglio   1998,   n.  322,  delle
dichiarazioni  relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile e' effettuata nel mese di luglio.
  4.   Per   il   1999,   salva  la  presentazione  telematica  della
dichiarazione  da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  nonche'  la  presentazione della dichiarazione unificata di cui
all'articolo  3,  comma  1,  secondo periodo, dello stesso decreto, i
sostituti  d'imposta  che,  durante  il  periodo  di  imposta  cui la
dichiarazione   si   riferisce,   abbiano   corrisposto   compensi  o
emolumenti,  anche  per  periodi  discontinui  o  inferiori  a dodici
mensilita',  ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle
cinquanta  unita'  presentano  la dichiarazione di cui all'articolo 4
del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
mediante  la  consegna  ad  un ufficio della Poste italiane S.p.a. di
supporti  magnetici,  predisposti sulla base di programmi elettronici
forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.
  5.  Per  il  1999,  la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  d),  primo  periodo,  si  applica anche con riferimento alle
dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti
a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 3, lettera b),
terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
  7.  Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione  unificata presentano tra il 1o febbraio ed il 31 marzo
1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'anno solare precedente.
  8.  I  riferimenti  alle disposizioni indicate nei commi precedenti
contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni
del presente regolamento.
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, v.
          in nota all'art. 9.
              - Il  testo  dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986,
          e' il seguente:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio  indipendentemente  dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a)  le  societa'  di  armamento  sono equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  seconda che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c)   le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa'  semplici,  ma  l'atto  o  la  scrittura di cui al
          secondo  comma  puo' essere redatto fino alla presentazione
          della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d)   si   considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati  a ciascun familiare che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado".
              - Per  il  testo  degli  articoli  3  e 4 del D.P.R. n.
          322/1998, v. nelle note all'art. 1.