Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di periodo
d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere
redatte sul modello approvato nel 1998 se e' dovuto l'acconto ovvero
sul modello approvato nel 1999 se e' dovuto il saldo.
2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai
soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle societa'
di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.
3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui
all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio e' effettuata
nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei
soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle
dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile e' effettuata nel mese di luglio.
4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della
dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonche' la presentazione della dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i
sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la
dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o
emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici
mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle
cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di
supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici
forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.
5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle
dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti
a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b),
terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione unificata presentano tra il 1o febbraio ed il 31 marzo
1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'anno solare precedente.
8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti
contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni
del presente regolamento.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, v.
in nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 917/1986,
e' il seguente:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice seconda che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado".
- Per il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n.
322/1998, v. nelle note all'art. 1.