Art. 11.
                        Abrogazione di norme
  1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:
    a) nell'articolo  20  del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso;
    b) nell'articolo   74-bis   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma
1 si intende soppresso;
    c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di
presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse;
    d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso;
    e) nell'articolo   43-ter   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
      1)  nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla
data  di  presentazione  della  dichiarazione dei redditi da cui esse
emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse;
      2) il terzo comma si intende soppresso;
    f) l'articolo  30,  primo  comma, e l'articolo 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, si intendono
soppressi;
    g) l'articolo  12,  comma  2,  lettera b), e l'articolo 17, comma
2-bis,  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono
soppressi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1999
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
  Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 3
 
          Note all'art. 11:
              - Il   testo   dell'art.  20  del  D.P.R.  n.  605/1973
          (Disposizioni  relative all'anagrafe tributaria e al codice
          fiscale  dei  contribuenti),  come  modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              "Art.  20.  -  Le  pubbliche amministrazioni e gli enti
          pubblici  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  gli
          estremi  dei contratti di appalto, di somministrazione e di
          trasporto   conclusi   mediante  scrittura  privata  e  non
          registrati.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze sono
          stabiliti  il  contenuto,  i  termini  e le modalita' della
          comunicazione.
              Fino  a  quando  non  sara'  diversamente stabilito con
          decreto   del   Ministro   per   le  finanze  in  relazione
          all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
          finanze,  le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad
          imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
          acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          devono  comunicare  all'ufficio delle imposte del domicilio
          fiscale  dell'impresa  percipiente l'ammontare e la causale
          dei  pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
          La  comunicazione  deve  essere fatta entro il 30 giugno di
          ciascun   anno   con  riferimento  alle  somme  corrisposte
          nell'anno precedente.
              (comma terzo: soppresso).
              Le  comunicazioni  previste  dal  secondo e terzo comma
          dell'art.  7  devono essere effettuate, fino al 31 dicembre
          1977,  all'ufficio  delle  imposte nella cui circoscrizione
          hanno  sede  le camere di commercio, industria, artigianato
          ed  agricoltura,  gli ordini professionali e gli altri enti
          ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
          di cui alla lettera f) dell'art. 6".
              - Il  testo  dell'art.  74-bis  del  citato  D.P.R.  n.
          633/1972,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
              "Art.  74-bis  (Disposizioni  per  il  fallimento  e la
          liquidazione  coatta  amministrativa).  - Per le operazioni
          effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
          di  liquidazione  coatta  amministrativa,  gli  obblighi di
          fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
          non  siano  ancora  scaduti  devono  essere  adempiuti  dal
          curatore  o  dal commissario liquidatore entro quattro mesi
          dalla nomina.
              (segue un periodo soppresso).
              Per    le    operazioni    effettuate   successivamente
          all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione
          coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente
          decreto,   anche   se   e'   stato   disposto   l'esercizio
          provvisorio,  devono  essere  eseguiti  dal  curatore o dal
          commissario  liquidatore.  Le  fatture  devono essere messe
          entro  trenta  giorni  dal  momento  di effettuazione delle
          operazioni   e  le  liquidazioni  periodiche  di  cui  agli
          articoli  27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
          trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
              - Il  testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
          1.  Per  le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
          nella  prima  parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
          produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
          forfettizzata   in   misura   pari  all'importo  risultante
          dall'applicazione,     all'ammontare    imponibile    delle
          operazioni   stesse,  delle  percentuali  di  compensazione
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche
          agricole.  L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
          singoli   prodotti,  salva  l'applicazione  delle  aliquote
          corrispondenti  alle  percentuali  di  compensazione  per i
          passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
          c),  che  applicano  il  regime  speciale e per le cessioni
          effettuate  dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
          periodo.
              2. Si considerano produttori agricoli:
                a) i  soggetti  che  esercitano le attivita' indicate
          nell'articolo   2135   del   codice  civile  e  quelli  che
          esercitano   attivita'   di   pesca   in  acque  dolci,  di
          piscicoltura,   di  mitilicoltura,  di  ostricoltura  e  di
          coltura   di   altri  molluschi  e  crostacei,  nonche'  di
          allevamento di rane;
                b) gli  organismi  agricoli  di  intervento,  o altri
          soggetti   per  loro  conto,  che  effettuano  cessioni  di
          prodotti   in  applicazione  di  regolamenti  della  Unione
          europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
          prodotti stessi;
                e) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro
          unioni   costituite   e   riconosciute   ai   sensi   della
          legislazione   vigente  che  effettuano  cessioni  di  beni
          prodotti  dai  soci,  associati o partecipanti, nello stato
          originario  o  previa  manipolazione  o trasformazione, gli
          enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
          trasformazione,  alla  vendita  collettiva  per  conto  dei
          produttori,  nei  limiti in cui i predetti soggetti operino
          per  conto  di  produttori  nei  cui  confronti  si rendono
          applicabili  le  disposizioni  del presente articolo; a tal
          fine  i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
          31 gennaio  di  ciascun  anno  ovvero  entro  trenta giorni
          dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
          apposita  dichiarazione con la quale attestano di possedere
          i  requisiti  per rientrare nel regime speciale. I predetti
          organismi  operano  la  detrazione  forfettizzata di cui al
          comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
          determinata   in  misura  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'importo  dei  conferimenti  eseguiti  da  parte dei soci,
          associati  o  partecipanti che possono usufruire del regime
          speciale   di   cui  al  presente  articolo  e  l'ammontare
          complessivo   di   tutti   i   conferimenti,   acquisti   e
          importazioni  di  prodotti  agricoli  e  ittici. Gli stessi
          organismi   operano   altresi',   nei   modi  ordinari,  la
          detrazione    dell'imposta    assolta   per   rivalsa   sui
          conferimenti  effettuati  da soci, associati o partecipanti
          che  non  possono  usufruire del predetto regime speciale e
          sugli  acquisti  e  importazioni  di  prodotti  agricoli  e
          ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
          e'  operata  sull'imposta  assolta,  anche  per rivalsa, in
          misura   corrispondente   al  rapporto  tra  l'importo  dei
          predetti  conferimenti e acquisti che non possono usufruire
          del  medesimo  regime speciale e l'ammontare complessivo di
          tutti  i  conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
          agricoli  e ittici. Il superamento da parte del conferente,
          nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
          venire   meno   nei   confronti  dei  soggetti  conferitari
          l'applicazione  del  regime  speciale  di  cui  al presente
          articolo.
              3.  Ferma  restando  la loro applicazione nei confronti
          dei  soggetti  di  cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
          disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
          soggetti  che  nell'anno solare precedente hanno realizzato
          un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
              4.  La  detrazione  forfettizzata  non  compete  per le
          cessioni  dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
          derivi da atto non assoggettato ad imposta
              5.   Se   il  contribuente,  nell'ambito  della  stessa
          impresa,  ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
          da  quelle  indicate  nel  comma  1, queste sono registrate
          distintamente   e   indicate   separatamente   in  sede  di
          liquidazione   periodica   e   di   dichiarazione  annuale.
          Dall'imposta  relativa  a  tali operazioni si detrae quella
          relativa  agli  acquisti  e  alle  importazioni di beni non
          ammortizzabili  e  ai servizi esclusivamente utilizzati per
          la  produzione  dei  beni e dei servizi che formano oggetto
          delle operazioni stesse.
              6.   I   produttori   agricoli   che  nell'anno  solare
          precedente   hanno   realizzato   un  volume  d'affari  non
          superiore  a  cinque milioni di lire, costituito per almeno
          due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
          esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da  tutti  gli
          obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
          annuale,  fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
          le  fatture  e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
          cessionari   e  i  committenti,  se  acquistano  i  beni  o
          utilizzano  i  servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
          emettere  fattura,  con  le  modalita' e nei termini di cui
          all'art.  21,  indicandovi la relativa imposta, determinata
          applicando  le  aliquote corrispondenti alle percentuali di
          compensazione,  consegnarne  copia al produttore agricolo e
          registrarla  separatamente  a  norma  dell'art.  25.  Per i
          produttori   agricoli  che  esercitano  la  loro  attivita'
          esclusivamente   nei  comuni  montani  con  meno  di  mille
          abitanti  e  nelle  zone  con  meno di cinquecento abitanti
          ricompresi  negli  altri  comuni  montani individuati dalle
          rispettive  regioni  come previsto dall'art. 16 della legge
          31 gennaio  1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
          periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
          produttori  agricoli  che nell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un  volume d'affari superiore a cinque ovvero a
          quindici  ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
          almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
          sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
          versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
          fatturazione,  di  numerazione  delle  fatture ricevute, di
          conservazione  dei  documenti  ai  sensi  dell'art.  39, di
          versamento  annuale  dell'imposta  (seguono  alcune  parole
          soppresse)  con  le  modalita' semplificate da determinarsi
          con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Le  disposizioni  dei precedenti periodi del presente comma
          cessano  comunque di avere applicazione a partire dall'anno
          solare  successivo  a  quello  in cui sono stati superati i
          limiti  rispettivamente  di  cinque ovvero di quindici e di
          quaranta  milioni  di  lire  a  condizione  che  non  venga
          superato  il  limite  di  un  terzo delle cessioni di altri
          beni.   I   produttori  agricoli  possono  rinunciare  alla
          applicazione  delle disposizioni del primo, secondo e terzo
          periodo   del  presente  comma  dandone  comunicazione  per
          iscritto  all'Ufficio competente entro il termine stabilito
          per la presentazione della dichiarazione.
              7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
          alle   cooperative   o  agli  altri  organismi  associativi
          indicati  al  comma  2,  lettera c), ai fini della vendita,
          anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
          effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
          agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo di emissione della
          fattura  puo'  essere adempiuto dagli enti stessi per conto
          dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
          consegnato   un   esemplare   della  fattura  ai  fini  dei
          successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
              8.  Le  disposizioni  del comma precedente si applicano
          anche  ai  passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
          marittime,  lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
          la  pesca  nelle  predette  acque alle cooperative fra loro
          costituite e relativi consorzi.
              9.  Ai  soggetti  di  cui  al comma 1 che effettuano le
          cessioni  dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
          8,  primo  comma,  38-quater  e  72,  nonche'  le  cessioni
          intracomunitarie  degli  stessi  compete la detrazione o il
          rimborso  di  un  importo calcolato mediante l'applicazione
          delle    percentuali   di   compensazione   che   sarebbero
          applicabili   per   analoghe   operazioni   effettuate  nel
          territorio dello Stato.
              10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
          le  attivita'  svolte  nell'ambito  della  medesima impresa
          agricola  da  cui  derivano  i  prodotti  assoggettati alla
          disciplina   di   cui   al   comma  1  sono  in  ogni  caso
          unitariamente considerate.
              11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano,  salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione   dell'imposta  nei  modi  ordinari  dandone
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
          o,  in  caso  di  esonero,  nel  termine  previsto  per  la
          presentazione     della    dichiarazione    ovvero    nella
          dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
          primo gennaio  dell'anno  in  corso  fino  a  quando non e'
          revocata  e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
          ammortizzabili,   e'  vincolante  fino  a  quando  non  sia
          trascorso   il   termine   previsto  dall'art.  19-bis2  e,
          comunque, almeno per un quinquennio.
              12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  disciplinate le modalita' di attuazione del
          presente articolo".
              - Il   testo   dell'art.  19  del  D.Lgs.  n.  446/1997
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei tributi locali), come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  19  (Dichiarazione  dei  soggetti passivi). - 1.
          Ogni  soggetto  passivo deve dichiarare per ogni periodo di
          imposta  i componenti del valore, ancorche' non ne consegua
          un debito di imposta.
              2.  La  dichiarazione  deve  essere  redatta, a pena di
          nullita',  su  stampato  conforme  a  quello  approvato con
          decreto  del  Ministro,  delle  finanze da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo
          comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
          come  sostituito  dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio
          1997, n. 241.
              3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di
          nullita',   dal   soggetto  passivo  o  da  chi  ne  ha  la
          rappresentanza  legale  o  negoziale  o, in mancanza, per i
          soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  da  chi  ne ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto.  Per  gli  organi e le
          amministrazioni    dello    Stato   la   dichiarazione   e'
          sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive
          norme  regolamentari.  La nullita' e' sanata se il soggetto
          passivo    o    il   suo   rappresentante   provvede   alla
          sottoscrizione   entro   trenta   giorni   dal  ricevimento
          dell'invito  da  parte dell'ufficio competente. L'invito e'
          eseguito  mediante  invio  di  raccomandata  con  avviso di
          ricevimento.
              4.  Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al
          comma  2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla
          determinazione del valore della produzione netta e indicati
          gli   atti  da  allegare  alla  dichiarazione  a  cura  del
          contribuente.
              5.  La  dichiarazione e' presentata con le modalita' di
          cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubb1ica
          29 settembre  1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1977,  n.  241.  (Segue  un
          periodo soppresso).
              6.  Nei  casi di liquidazione, fallimento, liquidazione
          coatta  amministrativa, trasformazione, fusione e scissione
          di  imprese  individuali,  societa'  ed  enti  di  cui agli
          articoli   10   e  11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  si osservano le
          disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo
          e  terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e
          di  liquidazione  coatta  non  vi  e' esercizio provvisorio
          dell'impresa".
              - Il  testo  dell'art.  43-ter  del  citato  D.P.R.  n.
          602/1973,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
              "Art.  43  (Cessione  delle  eccedenze  nell'ambito del
          gruppo).  -  1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
          persone   giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi
          risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
          enti  appartenenti  ad  un gruppo possono essere cedute, in
          tutto  o  in  parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
          stesso  gruppo,  senza l'osservanza delle formalita' di cui
          agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
              2.  Nei  confronti  dell'amministrazione finanziaria la
          cessione  delle eccedenze (seguono alcune parole soppresse)
          e'  efficace  a  condizione  che  l'ente o societa' cedente
          indichi  nella  dichiarazione  (segue una parola soppressa)
          gli  estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
          ciascuno di essi.
              3. (soppresso).
              4.  Agli  effetti del presente articolo appartengono al
          gruppo  l'ente  o  societa'  controllante  e le societa' da
          questo  controllate; si considerano controllate le societa'
          per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
          limitata  le  cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
          societa'  controllante o tramite altra societa' controllata
          da   questo   ai   sensi  del  presente  articolo  per  una
          percentuale  superiore  al  50  per cento del capitale, fin
          dall'inizio  del periodo di imposta precedente a quello cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano,  in ogni caso, alle
          societa'  e  agli  enti  tenuti alla redazione del bilancio
          consolidato  ai  sensi  del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e
          del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette
          all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche, indicate
          nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38
          del  predetto  decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui
          alla  lettera  a)  del  comma  2  dell'art. 40 del predetto
          decreto n. 87 del 1992.
              5.  Si  applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
          43-bis".
              - Il  testo  dell'art.  12  e  dell'art.  17 del citato
          D.Lgs.  n.  241/1997, come modificati dal presente decreto,
          e' il seguente:
              "Art.   12  (Decorrenza).  -  1.  Le  disposizioni  del
          presente  capo si applicano alle dichiarazioni presentate a
          decorrere  dal  1o gennaio  1999, salvo quanto previsto nei
          commi seguenti.
              2.  La dichiarazione unificata annuale, di cui all'art.
          12   del  D.P.R.  29 settembre  1973,  n.  600,  sostituito
          dall'art. 7 del presente decreto, deve essere presentata:
                a)  dalle  persone  fisiche,  ai soli fini fiscali, a
          decorrere dall'anno 1998;
                b) (soppressa).
              3.  I  centri  autorizzati di assistenza fiscale per le
          imprese  e  per i lavoratori dipendenti e pensionati devono
          trasmettere  le  dichiarazioni  in via telematica a partire
          dall'anno  1998,  ivi  comprese  le  dichiarazioni previste
          dall'art.  78,  comma  10, della legge 30 dicembre 1991, n.
          413,   e   le   scelte   effettuate   in   occasione  della
          presentazione  delle  stesse. Per gli altri soggetti di cui
          all'art.   12,  comma  1,  terzo  periodo,  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo art. 12,
          come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, l'obbligo
          di  trasmettere  le dichiarazioni in via telematica decorre
          dall'anno 1999.
              4. (Abrogato dal D.P.R. n. 322/1998).
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, possono
          essere  modificati,  tenendo  conto delle esigenze generali
          dei   contribuenti,   dei   sostituti  e  dei  responsabili
          d'imposta      o      delle      esigenze     organizzative
          dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti
          degli  stessi  soggetti, relativi a imposte e contributi di
          cui  al  presente  decreto,  prevedendo  l'applicazione  di
          una maggiorazione  ragguagliata allo 0,40 per cento mensile
          a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento
          del  pagamento. Con lo stesso decreto puo' essere stabilito
          che  non  si  fa  luogo  alla predetta maggiorazione per un
          periodo  non  superiore  ai  primi  venti  giorni; le somme
          dovute   in   base   alla  dichiarazione  annuale  relativa
          all'imposta   sul   valore   aggiunto   per   l'anno  1998,
          affluiscono  comunque  allo Stato entro il 31 marzo 1998. A
          partire  dal 1o gennaio 2000, la misura della maggiorazione
          prevista  dall'art. 11, comma 1, lettera b), e dal presente
          comma   e'  determinata  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  il  Ministro  delle finanze, con riferimento
          all'andamento dei tassi di mercato".
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
               a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n.  602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
          art.  3  resta  ferma la facolta' di eseguire il versamento
          presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle  altre  imposte,  le  tasse e le sanzioni
          individuate con decreto del Ministro delle finanze.
              2-bis). (Soppresso)".