Art. 11.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400:
a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso;
b) nell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma
1 si intende soppresso;
c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di
presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse;
d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso;
e) nell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla
data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse
emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse;
2) il terzo comma si intende soppresso;
f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono
soppressi;
g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma
2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono
soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 3
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti), come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli
estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di
trasporto conclusi mediante scrittura privata e non
registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della
comunicazione.
Fino a quando non sara' diversamente stabilito con
decreto del Ministro per le finanze in relazione
all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad
imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio
fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale
dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate.
La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di
ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte
nell'anno precedente.
(comma terzo: soppresso).
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma
dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre
1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione
hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti
ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
di cui alla lettera f) dell'art. 6".
- Il testo dell'art. 74-bis del citato D.P.R. n.
633/1972, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la
liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni
effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o
di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di
fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini
non siano ancora scaduti devono essere adempiuti dal
curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina.
(segue un periodo soppresso).
Per le operazioni effettuate successivamente
all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione
coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente
decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio
provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal
commissario liquidatore. Le fatture devono essere messe
entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o
trimestre siano state registrate operazioni imponibili".
- Il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n. 633/1972,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate
nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che
esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di
piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di
coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di
allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri
soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di
prodotti in applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti stessi;
e) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente che effettuano cessioni di beni
prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato
originario o previa manipolazione o trasformazione, gli
enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino
per conto di produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal
fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il
31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni
dall'inizio dell'attivita', presentano ai predetti soggetti
apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere
i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti
organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al
comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
determinata in misura corrispondente al rapporto tra
l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci,
associati o partecipanti che possono usufruire del regime
speciale di cui al presente articolo e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresi', nei modi ordinari, la
detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui
conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti
che non possono usufruire del predetto regime speciale e
sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e
ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
e' operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in
misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei
predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire
del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di
tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti
agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente,
nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa
venire meno nei confronti dei soggetti conferitari
l'applicazione del regime speciale di cui al presente
articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti
dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto
derivi da atto non assoggettato ad imposta
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa
impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse
da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per
la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non
superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare
le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i
cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i
produttori agricoli che esercitano la loro attivita'
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti
ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle
rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel
periodo precedente e' elevato a quindici milioni di lire. I
produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a
quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,
sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi
versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di
fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39, di
versamento annuale dell'imposta (seguono alcune parole
soppresse) con le modalita' semplificate da determinarsi
con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma
cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno
solare successivo a quello in cui sono stati superati i
limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di
quaranta milioni di lire a condizione che non venga
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla
applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo
periodo del presente comma dandone comunicazione per
iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione.
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti,
alle cooperative o agli altri organismi associativi
indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano
effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della
fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto
dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque
marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro
costituite e relativi consorzi.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli
8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni
intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione
delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel
territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36,
le attivita' svolte nell'ambito della medesima impresa
agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla
disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso
unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo,
ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente
o, in caso di esonero, nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione ovvero nella
dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto dal
primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non e'
revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni
ammortizzabili, e' vincolante fino a quando non sia
trascorso il termine previsto dall'art. 19-bis2 e,
comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente articolo".
- Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione dei soggetti passivi). - 1.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di
imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua
un debito di imposta.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di
nullita', su stampato conforme a quello approvato con
decreto del Ministro, delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo
comma, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullita', dal soggetto passivo o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le
amministrazioni dello Stato la dichiarazione e'
sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive
norme regolamentari. La nullita' e' sanata se il soggetto
passivo o il suo rappresentante provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e'
eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al
comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla
determinazione del valore della produzione netta e indicati
gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del
contribuente.
5. La dichiarazione e' presentata con le modalita' di
cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubb1ica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del
decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241. (Segue un
periodo soppresso).
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione
di imprese individuali, societa' ed enti di cui agli
articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le
disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo
e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e
di liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio
dell'impresa".
- Il testo dell'art. 43-ter del citato D.P.R. n.
602/1973, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 43 (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo). - 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze (seguono alcune parole soppresse)
e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente
indichi nella dichiarazione (segue una parola soppressa)
gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
3. (soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate
nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38
del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto
decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis".
- Il testo dell'art. 12 e dell'art. 17 del citato
D.Lgs. n. 241/1997, come modificati dal presente decreto,
e' il seguente:
"Art. 12 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a
decorrere dal 1o gennaio 1999, salvo quanto previsto nei
commi seguenti.
2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'art.
12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito
dall'art. 7 del presente decreto, deve essere presentata:
a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a
decorrere dall'anno 1998;
b) (soppressa).
3. I centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati devono
trasmettere le dichiarazioni in via telematica a partire
dall'anno 1998, ivi comprese le dichiarazioni previste
dall'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e le scelte effettuate in occasione della
presentazione delle stesse. Per gli altri soggetti di cui
all'art. 12, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e del comma 2 del medesimo art. 12,
come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, l'obbligo
di trasmettere le dichiarazioni in via telematica decorre
dall'anno 1999.
4. (Abrogato dal D.P.R. n. 322/1998).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, possono
essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali
dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti
degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di
cui al presente decreto, prevedendo l'applicazione di
una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile
a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento
del pagamento. Con lo stesso decreto puo' essere stabilito
che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un
periodo non superiore ai primi venti giorni; le somme
dovute in base alla dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998,
affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A
partire dal 1o gennaio 2000, la misura della maggiorazione
prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b), e dal presente
comma e' determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento
all'andamento dei tassi di mercato".
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze.
2-bis). (Soppresso)".