Art. 4.
      Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.
  1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi  presentano  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  entro  i termini di cui all'articolo 2,
commi  2  e  3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  con  le modalita' di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.P.R.
          n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.