Art. 4.
Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.
1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, con le modalita' di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del D.P.R.
n. 322/1998, v. nelle note all'art. 1.