Art. 5.
Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo
1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono
essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio
del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale
l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle
note all'art. 11.
- Per l'argomento del D.Lgs. n. 241/1997, v. nelle
premesse del presente decreto.