Art. 5.
           Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo
  1.  Le  eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono
essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti
del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio
del  periodo  d'imposta  successivo a quello con riferimento al quale
l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  43-ter  del  D.P.R. n. 602/1973
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come  modificato  dal  presente decreto, e' riportato nelle
          note all'art. 11.
              - Per  l'argomento  del  D.Lgs.  n.  241/1997, v. nelle
          premesse del presente decreto.