Art. 6.
Modifiche di termini in materia di IVA
1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme
gia' versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata entro
il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il
pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata
annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura
dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla
predetta data.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, v.
nelle note all'art. 2.