Art. 6. 
               Modifiche di termini in materia di IVA 
  1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul  valore  aggiunto
dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare  delle  somme
gia' versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e'  versata  entro
il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto  per  il
pagamento delle somme dovute in  base  alla  dichiarazione  unificata
annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura
dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla
predetta data. 
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, v.
          nelle note all'art. 2.