Art. 7.
Semplificazioni  per i contribuenti minori relative alle liquidazioni
      e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto
  1.  I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un  volume  d'affari  non superiore a trecentosessantamilioni di lire
per  le  imprese  aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti  arti  e  professioni,  ovvero  di  lire un miliardo per le
imprese   aventi   per   oggetto  altre  attivita',  possono  optare,
comunicando  la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:
    a)  l'annotazione  delle  liquidazioni  periodiche e dei relativi
versamenti  entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno
dei  primi  tre  trimestri  solari;  qualora  l'imposta non superi il
limite  di  lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato
insieme  a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione
dell'imposta  relativa  al quarto trimestre e' effettuata entro il 16
febbraio  dell'anno  di riferimento, fermo restando il termine per il
versamento di cui alla lettera b);
    b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun
anno  ovvero  entro  il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute  in  base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le
somme  da  versare  degli interessi nella misura dello 0,40 per cento
per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
  2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni  di  servizi  ed  altre  attivita'  e non provvedono alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessantamilioni  di  lire  relativamente a tutte le attivita'
esercitate.
  3.  Per  i  soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le
somme  da  versare  devono  essere  maggiorate  degli interessi nella
misura  dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri
di cui agli articoli 23 e 24, del decreto Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua
concreta  applicazione  per  almeno  un  triennio  e resta valida per
ciascun   anno   successivo   fino   a  quando  permane  la  concreta
applicazione  della  scelta  operata,  salvo  revoca da comunicare ai
sensi  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del
1997.
 
          Note all'art. 7:
              - Il  D.P.R.  n.  442/1997  reca:  "Regolamento recante
          norme  per  il  riordino  della disciplina delle opzioni in
          materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di  imposte
          dirette".
              - Il  testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n.
          633/1972, e' il seguente:
              "Art.   2   (Registrazione   delle   fatture).   -   Il
          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
          emesse,   nell'ordine   della   loro   numerazione   e  con
          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito
          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
          dell'art.  21, devono essere registrate entro il termine di
          emissione   e   con  riferimento  al  mese  di  consegna  o
          spedizione dei beni.
              Per  ciascuna  fattura devono essere indicati il numero
          progressivo  e  la  data  di emissione di essa, l'ammontare
          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
          dell'imposta,  distinti  secondo l'aliquota applicata, e la
          ditta,  denominazione o ragione sociale del cessionario del
          bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
          di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  17, del cedente o del
          prestatore.
              Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o
          ente   devono   essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,
          denominazione  o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
          di  cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
          in   luogo   dell'ammontare   dell'imposta,  il  titolo  di
          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma dell'art. 6 le
          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto
          destinatario  in  apposito  registro, bollato e numerato ai
          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti
          con apposito decreto ministeriale".
              "Art.   24   (Registrazioni  dei  corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,   sesto  comma  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita  con  riferimento  al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze".