Art. 7.
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni
e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto
1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le
imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare,
comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi
versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno
dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il
limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione
dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16
febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il
versamento di cui alla lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun
anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le
somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento
per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attivita'
esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le
somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella
misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri
di cui agli articoli 23 e 24, del decreto Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua
concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per
ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del
1997.
Note all'art. 7:
- Il D.P.R. n. 442/1997 reca: "Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette".
- Il testo degli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n.
633/1972, e' il seguente:
"Art. 2 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale".
"Art. 24 (Registrazioni dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze".