Art. 8.
        Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA
  1.  Non  sono  ammessi  alla  compensazione di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i
debiti  relativi  all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte
delle  societa'  e  degli  enti  che  si avvalgono della procedura di
compensazione  della  predetta  imposta  a  norma  dell'ultimo  comma
dell'articolo  73  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui
all'articolo  17,  comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  i  crediti  e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti
dai  prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da
parte degli enti e delle societa' controllanti.
  2.  Il  rimborso  di  cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
spettante   ai   contribuenti   tenuti   alla   presentazione   della
dichiarazione  periodica  prevista  dall'articolo  1  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  marzo  1998, n. 100, e' richiesto,
all'atto   della   presentazione   della  dichiarazione  relativa  al
trimestre  ovvero  all'ultimo  mese  del  trimestre;  a  tal  fine un
esemplare  della dichiarazione e' presentato direttamente all'ufficio
competente  entro  l'ultimo  giorno del mese successivo al trimestre,
unitamente  alla  dichiarazione  di  cui alla lettera c), del settimo
comma  del  suddetto  articolo  38-bis se ricorrono le condizioni per
l'esonero  dalla  prestazione  delle  garanzie. I soggetti non tenuti
alla  presentazione  della  menzionata  dichiarazione  richiedono  il
rimborso  presentando  all'ufficio competente entro lo stesso termine
un esemplare del modello di dichiarazione periodica ovvero l'apposita
istanza prevista dal decreto interministeriale 23 luglio 1975.
  3.  I contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal secondo
comma  dell'articolo  38-bis  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  633  del 1972, per la richiesta di rimborsi d'imposta
relativi  a  periodi  inferiori  all'anno  possono,  in  alternativa,
effettuare  la  compensazione  prevista dall'articolo 17, del decreto
legislativo   9   luglio   1997,  n.  241,  per  l'ammontare  massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento.
Gli   enti   e  le  societa'  controllanti  che  si  avvalgono  delle
disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  possono,  in
alternativa  alla  richiesta  di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili  risultanti  dalle annotazioni periodiche riepilogative di
gruppo,  effettuare  la compensazione prevista dal citato articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  testo  del comma 2 dell'art. 17 del citato D.Lgs.
          n. 241/1997, e' il seguente:
              "2.   Il   versamento   unitario   e  la  compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio  netto delle imprese istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter)  al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche".
              - Il  testo  dell'ultimo  comma dell'art. 73 del citato
          D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente:
              "Il  Ministro delle finanze delle finanze puo' disporre
          con  propri  decreti, stabilendo le relative modalita', che
          le   dichiarazioni   delle   societa'   controllate   siano
          presentate  dall'ente  o  societa' controllante all'ufficio
          del  proprio  domicilio  fiscale  e che i versamenti di cui
          agli  articoli  27,  30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso
          per   l'ammontare   complessivamente   dovuto  dall'ente  o
          societa'  controllante  e  dalle  societa'  controllate, al
          netto   delle   eccedenze   detraibili.  Le  dichiarazioni,
          sottoscritte   anche  dall'ente  o  societa'  controllante,
          devono  essere  presentate  anche agli uffici del domicilio
          fiscale delle societa' controllate fermi restando gli altri
          obblighi  e  le  responsabilita'  delle societa' stesse. Si
          considera  controllata  la  societa'  le cui azioni o quote
          sono   possedute   dall'altra   per   oltre  la  meta'  fin
          dall'inizio dell'anno solare precedente".
              - Il  testo  dell'art.  38-bis  del  citato  D.P.R.  n.
          633/1972, e' il seguente:
              "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei rimborsi). - I rimborsi
          previsti  nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
          sede   di  dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi  dalla
          scadenza  del  termine di presentazione della dichiarazione
          prestando,  contestualmente  all'esecuzione  del rimborso e
          per  una  durata  pari  al  periodo  mancante al termine di
          decadenza  dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
          garantiti   dallo   Stato,   al  valore  di  borsa,  ovvero
          fidejussione   rilasciata   da  un'azienda  o  istituto  di
          credito,  comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
          primo  comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
          a  giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate
          garanzie  di  solvibilita'  o mediante polizza fidejussoria
          rilasciata  da  un  istituto o impresa di assicurazione. La
          garanzia  concerne  anche  crediti  relativi  ad annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa.  Sulle  somme rimborsate si applicano gli interessi
          in  ragione  del  9  per  cento  annuo,  con decorrenza dal
          novantesimo  giorno  successivo  a  quello  in cui e' stata
          presentata  la  dichiarazione,  non  computando  il periodo
          intercorrente  tra  la  data di notifica della richiesta di
          documenti  e  la  data  della  loro consegna, quando superi
          quindi  giorni.  I  rimborsi  previsti nell'art. 30 possono
          essere   richiesti,   utilizzando   apposita  dichiarazione
          redatta  su  modello  approvato  con  decreto  dirigenziale
          contenente  i  dati  che  hanno  determinato l'eccedenza di
          credito,   a   decorrere   dal   primo  febbraio  dell'anno
          successivo  a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi
          sono  eseguiti  entro  tre  mesi  dalla presentazione della
          dichiarazione,   che   vale   come   dichiarazione  annuale
          limitatamente  ai  dati  in essa indicati, con le modalita'
          stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo
          degli interessi, si tiene conto della data di presentazione
          della  dichiarazione  stessa. I rimborsi di cui al presente
          comma  possono essere richiesti con apposita istanza, anche
          ai  competenti  concessionari  della riscossione secondo le
          modalita'  stabilite  dall'art.  78,  comma  27 e seguenti,
          della  legge  30 dicembre  1991,  n.  413,  e  dai relativi
          regolamenti di attuazione.
              Il  contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
          a   periodi   inferiori  all'anno,  prestando  le  garanzie
          indicate  nel  comma  precedente, nelle ipotesi di cui alle
          lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.
              Quando  sia  stato  constatato  nel relativo periodo di
          imposta  uno  dei  reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
          5),  del  decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1982, n. 516,
          l'esecuzione  dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
          sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
          valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
          illecitamente  emessi  od utilizzati, fino alla definizione
          del relativo procedimento penale.
              Ai   rimborsi   previsti  nei  commi  precedenti  e  al
          pagamento  degli  interessi  provvede il competente ufficio
          utilizzando   i   fondi  della  riscossione,  eventualmente
          aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
          sul   valore  aggiunto.  Ai  fini  della  formazione  della
          giacenza  occorrente  per  l'effettuazione  dei rimborsi e'
          autorizzata   dilazione   per   il   versamento  all'erario
          dell'imposta  riscossa.  Ai  rimborsi  puo'  in  ogni  caso
          provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
              Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la  richiesta  dei  rimborsi  relativi  a periodi inferiori
          all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
          le  modalita'  ed  i termini relativi alla dilazione per il
          versamento  all'Erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita'  relative  alla  presentazione della contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          uffici.
              Se  successivamente al rimborso viene notificato avviso
          di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
          giorni,  deve  versare  all'ufficio  le  somme  che in base
          all'avviso   stesso   risultano  indebitamente  rimborsate,
          insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
          del  rimborso,  a meno che non presti garanzia prevista nel
          secondo  comma  fino  a  quando l'accertamento sia divenuto
          definitivo".
              - Il  D.M. 23 luglio 1975 (in Gazzetta Ufficiale n. 197
          del  25 luglio  1975),  reca:  "Modalita'  per l'esecuzione
          delle  disposizioni  dell'art. 38, comma quinto, del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".