Art. 8.
Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA
1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i
debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte
delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di
compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui
all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti
dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da
parte degli enti e delle societa' controllanti.
2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
spettante ai contribuenti tenuti alla presentazione della
dichiarazione periodica prevista dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' richiesto,
all'atto della presentazione della dichiarazione relativa al
trimestre ovvero all'ultimo mese del trimestre; a tal fine un
esemplare della dichiarazione e' presentato direttamente all'ufficio
competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre,
unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c), del settimo
comma del suddetto articolo 38-bis se ricorrono le condizioni per
l'esonero dalla prestazione delle garanzie. I soggetti non tenuti
alla presentazione della menzionata dichiarazione richiedono il
rimborso presentando all'ufficio competente entro lo stesso termine
un esemplare del modello di dichiarazione periodica ovvero l'apposita
istanza prevista dal decreto interministeriale 23 luglio 1975.
3. I contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal secondo
comma dell'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborsi d'imposta
relativi a periodi inferiori all'anno possono, in alternativa,
effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento.
Gli enti e le societa' controllanti che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, in
alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di
gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 del citato D.Lgs.
n. 241/1997, e' il seguente:
"2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche".
- Il testo dell'ultimo comma dell'art. 73 del citato
D.P.R. n. 633/1972, e' il seguente:
"Il Ministro delle finanze delle finanze puo' disporre
con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che
le dichiarazioni delle societa' controllate siano
presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio
del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui
agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso
per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o
societa' controllante e dalle societa' controllate, al
netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni,
sottoscritte anche dall'ente o societa' controllante,
devono essere presentate anche agli uffici del domicilio
fiscale delle societa' controllate fermi restando gli altri
obblighi e le responsabilita' delle societa' stesse. Si
considera controllata la societa' le cui azioni o quote
sono possedute dall'altra per oltre la meta' fin
dall'inizio dell'anno solare precedente".
- Il testo dell'art. 38-bis del citato D.P.R. n.
633/1972, e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e
per una durata pari al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di
credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate
garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal
novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindi giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono
essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione
redatta su modello approvato con decreto dirigenziale
contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di
credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi
sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale
limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita'
stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo
degli interessi, si tiene conto della data di presentazione
della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente
comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche
ai competenti concessionari della riscossione secondo le
modalita' stabilite dall'art. 78, comma 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi
regolamenti di attuazione.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie
indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso
provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data
del rimborso, a meno che non presti garanzia prevista nel
secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo".
- Il D.M. 23 luglio 1975 (in Gazzetta Ufficiale n. 197
del 25 luglio 1975), reca: "Modalita' per l'esecuzione
delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".