Art. 9.
                       Dichiarazione unificata
  1.  La  dichiarazione  unificata annuale e' presentata dai soggetti
indicati  nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999.
 
          Nota all'art. 9:
              - Il   testo   dell'art.  87  del  D.P.R.  n.  917/1986
          (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi),
          e' il seguente:
              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto
              4-bis.   In  mancanza  dell'atto  costitutivo  o  dello
          statuto   nelle   predette   forme,   l'oggetto  principale
          dell'ente  residente  e'  determinato in base all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti".