Art. 13. 
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi
versati  volontariamente  alla  gestione  della  forma  pensionistica
                    obbligatoria di appartenenza. 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 10: 
      1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in  ottemperanza  a
disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ",  nonche'  quelli
versati facoltativamente  alla  gestione  della  forma  pensionistica
obbligatoria  di   appartenenza,   ivi   compresi   quelli   per   la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono  altresi'  deducibili  i
contributi versati  al  fondo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565"; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo
433 del codice civile se fiscalmente a carico."; 
    b)   nell'articolo   13-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il  rischio  di
morte o di  invalidita'  permanente  superiore  al  5  per  cento  da
qualsiasi  causa  derivante,  ovvero  di  non   autosufficienza   nel
compimento  degli  atti  della  vita  quotidiana,  se  l'impresa   di
assicurazione non ha  facolta'  di  recesso  dal  contratto,  per  un
importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e  500  mila.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni  private  (ISVAP),  sono  stabilite  le
caratteristiche  alle  quali  devono  rispondere  i   contratti   che
assicurano il rischio di non autosufficienza.  Per  i  percettori  di
redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene  conto,  ai  fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai
quali il datore di lavoro ha effettuato  la  detrazione  in  sede  di
ritenuta;"; 
    c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito  dai
seguenti: 
  "4.  I  capitali  corrisposti  in  dipendenza   di   contratti   di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono  reddito
per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito
e quello dei premi pagati. Tale differenza si  assume  applicando  al
suo importo gli  elementi  di  rettifica  finalizzati  a  rendere  la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale  reddito
avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo  conto
del  tempo  intercorso,  delle  eventuali  variazioni   dell'aliquota
dell'imposta sostitutiva,  nonche'  della  data  di  pagamento  della
stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito
organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica"; 
    d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "h) le rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo  determinato,
costituite a  titolo  oneroso,  diverse  da  quelle  aventi  funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale  sono  quelle
derivanti da contratti di  assicurazione  sulla  vita  stipulati  con
imprese   autorizzate   dall'Istituto   per   la   vigilanza    sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello  Stato,
o quivi operanti in  regime  di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione;"; 
    e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e'
soppresso. 
  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10,  comma  1,  lettera
e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono
la copertura di piu' rischi aventi un regime  fiscale  differenziato,
nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun
rischio. 
  3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati; 
    b) nell'articolo 21, secondo comma,  le  parole:  "e  di  rendita
vitalizia" sono soppresse; 
    c) nella tariffa, allegato A,  gli  articoli  1,  14  e  23  sono
soppressi; 
    d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto  l'articolo  11,  cosi'
rubricato:    "Assicurazioni    sulla    vita    e    contratti    di
capitalizzazione",   in   corrispondenza    della    "natura    delle
assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie,  ivi
compresi  i  contratti  di  rendita  vitalizia  e  i   contratti   di
capitalizzazione",   in   corrispondenza   dell'"indicazione    delle
operazioni ". 
  4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.
565, il comma 5 e' soppresso. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000,  n.  114
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 13: 
            - Per il testo dell'art. 10 del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come  modificato
          dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. 
            - Si riporta il testo dell'art. 13-bis  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra
          citato,  cosi'  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
          decreto: 
            "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  19  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
            a) gli interessi  passivi  e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
            b) gli interessi passivi,  e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione principale  entro  sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni di lire. L'acquisto della unita'  immobiliare  deve
          essere effettuato nei sei  mesi  antecedenti  o  successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene  conto  del  suddetto  periodo  nel   caso   in   cui
          l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato  uno
          nuovo di  importo  non  superiore  alla  residua  quota  di
          capitale da rimborsare,  maggiorata  delle  spese  e  degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella nella quale il contribuente dimora abitualmente.  La
          detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel  corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi  di
          lavoro, In caso di contitolarita' del contratto di mutuo  o
          di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni  di  lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi; 
            c) le spese sanitarie, per la parte che eccede  lire  250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'art.  10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche  e  per  protesi   dentarie   e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a  facilitare  l'autosufficienza  e  le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, si  assumono  integralmente.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  soggetti  indicati
          nel precedente periodo, con ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, si  comprendono  i  motoveicoli  e  gli
          autoveicoli di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  53,
          comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,  lettere  a),
          c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
          anche se prodotti in serie e  adattati  in  funzione  delle
          suddette limitazioni permanenti  delle  capacita'  motorie.
          Tra i veicoli  adattati  alla  guida  sono  compresi  anche
          quelli  dotati  di   solo   cambio   automatico,   pu'rche'
          prescritto dalla commissione medica locale di cui  all'art.
          119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  non  vedenti  sono
          compresi i cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          .cancellato da detto registro, e con riferimento a un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  Si
          considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le
          spese rimborsate per  effetto  di  contributi  o  premi  di
          assicurazione da lui versati e per i quali  non  spetta  la
          detrazione d'imposta o che  non  sono  deducibili  dal  suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a  carico  del
          contribuente le spese rimborsate per effetto di  contributi
          o premi che, pur essendo versati  da  altri,  concorrono  a
          formare il suo reddito, salvo che il datore  di  lavoro  ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; 
            d) le spese funebri sostenute in dipendenza  della  morte
          di persone indicate nell'art. 433 del codice  civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
          di lire per ciascuna di esse; 
            e)  le  spese  per  frequenza  di  corsi  di   istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali; 
            f) i  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
          per cento  da  qualsiasi  causa  derivante  ovvero  di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
          recesso dal contratto, per un importo complessivamente  non
          superiore a lire 2 milioni  e  500  mila  Con  decreto  del
          Ministero  delle  finanze,  sentito   l'Istituto   per   la
          Vigilanza  sulle   assicurazioni   private   (ISVAP)   sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza,
          Per  i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente   e
          assimilato, si tiene conto, ai fini  del  predetto  limite,
          anche dei premi di assicurazione in relazione ai  quali  il
          datore di lavoro ha effettuato la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
            g)  le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati   alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  a  del  Ministero  per  i  beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
            h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato,
          delle regioni, degli enti locali territoriali,  di  enti  o
          istituzioni   pubbliche,    di    comitati    organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
            h-bis) il costo  specifico  o,  in  mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
            i) le erogazioni liberali  in  denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
            i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo  non
          superiore  a  4   milioni   di   lire,   a   favore   delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,  di
          impotenza al lavoro o di  vecchiaia,  ovvero,  in  caso  di
          decesso, un aiuto alle  loro  famiglie.  La  detrazione  e'
          consentita  a  condizione  che  il   versamento   di   tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'art. 23 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
          consentire all'amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
            i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per  un  importo
          complessivo in ciascun periodo di imposta non  superiore  a
          un milione di  lire,  in  favore  delle  societa'  sportive
          dilettantistiche; 
            1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
          per cento per le erogazioni liberali in  denaro  in  favore
          dei partiti e movimenti politici per importi  compresi  tra
          100.000  e  200  milioni  di   lire   effettuate   mediante
          versamento bancario o postale. 
            1-ter. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a  partire  dal  1o  gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione  principale.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' e le condizioni  alle  quali  e'  subordinata  la
          detrazione di cui al presente comma. 
            1-quater. Dall'imposta  lorda  si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
            2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e)  e  f)  del
          comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati  sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12  che  si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito. 
            3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),  h-bis),
          i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'  semplici
          di cui all'art. 5 la  detrazione  spetta  ai  singoli  soci
          nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5  ai
          fini della imputazione del reddito". 
            - Per il testo degli articoli 42 e  47  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  gia'
          citato,  cosi'  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
          decreto, si rinvia alle note all'art. 10. 
            - Per il testo dell'art. 48-bis  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  gia'  citato,
          cosi' come da ultimo modificato dal  presente  decreto,  si
          rinvia alle note all'art. 1. 
            - Per opportuna conoscenza si riporta il  testo,  vigente
          anteriormente   all'abrogazione   disposta   dal   presente
          decreto, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 29  ottobre
          1961, n. 1216, recante: "Nuove disposizioni  tributarie  in
          materia di assicurazioni private e di contratti  vitalizi",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del  2  dicembre
          1961: 
            "Art 13. - I  contratti  di  rendita  vitalizia  mediante
          conferimento in denaro, fatto nello Stato  da  assicuratori
          nazionali ed esteri operanti in Italia e  quelli  stipulati
          con  assicuratori  all'estero  da  persone  domiciliate  in
          Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'art. 23  della
          annessa  tariffa  allegato  A  sull'ammontare  della  somma
          capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia
          o di ciascun pagamento di detta somma  se  il  conferimento
          non e' effettuato in unica soluzione. 
            Agli effetti della  presente  legge  non  si  considerano
          fatti  nello  Stato  i  contratti  di   rendita   vitalizia
          stipulati  dai  predetti  assicuratori  con   con   traenti
          domiciliati all'estero. 
            Sono,  altresi',  soggetti  ad  imposta  i  contratti  di
          rendita vitalizia, da chiunque fatti all'estero, quando  ne
          sia  fatto  uso  nello  Stato  o  quando  la  rendita   sia
          costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato. 
            Sono esenti in modo assoluto da imposta  i  contratti  di
          rendita vitalizia elencati nella tabella allegato C". 
            "Art. 14. - Per i contratti di rendita vitalizia soggetti
          ad  imposta   a   norma   dell'articolo   precedente,   gli
          assicuratori nazionali e quelli esteri, operanti in Italia,
          debbono tenere, per ciascun esercizio  annuale,  secondo  i
          rispettivi  bilanci,  un  registro  conforme   al   modello
          stabilito con decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di
          concerto con quello per l'industria  e  il  commercio,  nel
          quale, con le modalita' e' secondo le norme stabilite dagli
          articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano
          loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo
          di agenti od incaricati, in dipendenza di detti  contratti,
          per la costituzione della rendita vitalizia. 
            Per la tenuta del registro di cui al comma precedente  si
          applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12. 
            Le imprese che, oltre ai contratti di rendita  vitalizia,
          stipulino contratti di assicurazione, possono iscrivere  le
          somme loro corrisposte, in dipendenza  degli  uni  o  degli
          altri contratti, nello stesso registro tenendo distinte  le
          somme versate per  contratti  di  rendita  vitalizia  dalle
          altre". 
            "Art.  15.  -  Per  la  denunzia   dell'imponibile,   nei
          contratti di rendita vitalizia, per la  liquidazione  e  la
          riscossione  della  imposta  dovuta,  vanno  osservate   le
          disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11". 
            - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 ottobre
          1961,  n.  1216,  sopra  citata,  cosi'  come   da   ultimo
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 21. - I rappresentanti e  gli  incaricati  speciali
          nello  Stato  di  assicuratori  esteri  sono   solidalmente
          responsabili con l'assicuratore che  rappresentano  per  il
          pagamento delle  imposte,  soprattasse  e  pene  pecuniarie
          stabilite dalla presente legge,  per  l'inosservanza  delle
          disposizioni in essa contenute. 
            Per  i  contratti   di   assicurazione,   stipulati   con
          assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o  aventi
          sede in Italia, sono del  pari  solidalmente  responsabili,
          con  il  contraente  per  il   pagamento   delle   imposte,
          soprattasse  e  pene  pecuniarie  previste  dalla  presente
          legge, sia l'assicuratore che ha  assunto  l'assicurazione,
          sia ogni persona nello  Stato  che  abbia  comunque  svolta
          attivita'    d'intermediazione    per    la    stipulazione
          dell'assicurazione.  E'  fatta  salva  l'applicazione   nei
          confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni  previste
          dall'art. 114 del testo unico  delle  leggi  sull'esercizio
          delle assicurazioni  private,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. 
            Per le assicurazioni previste dall'art. 1, quinto  comma,
          lettera e) e' solidalmente responsabile  per  il  pagamento
          delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie,  la  ditta  o
          persona per conto della quale e' fatta l'assicurazione". 
            - Si riporta il testo della tariffa,  allegato  A,  della
          legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da
          ultimo modificato dal presente decreto: 
                                                          "Allegato A 
          TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE  ALL'IMPOSTA
                              IN MISURA ORDINARIA 
          (L'imposta si liquida con le norme  stabilite  dall'art.  4
                                 della legge) 

         Parte di provvedimento in formato grafico

    

    -  Si  riporta il testo della tabella, allegato C, della legge 29
ottobre  1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo modificato
dal presente decreto:
                                                          "Allegato C
TABELLA  DELLE  ASSICURAZIONI  E  DEI  CONTRATTI  VITALIZI  ESENTI DA
                               IMPOSTA

=====================================================================
Natura delle          |                      |Indicazione delle
assicurazioni         |Articolo della tariffa|operazioni
=====================================================================
                      |                      |Operazioni fatte dalle
                      |                      |societa' di mutuo
                      |                      |soccorso registrate in
                      |                      |conformita' alla legge
                      |                      |15 aprile 1886, n.
                      |                      |3818, che non siano
                      |                      |soggette alle
                      |                      |disposizioni del testo
                      |                      |unico delle leggi
                      |                      |sull'esercizio delle
                      |                      |assicurazioni private
                      |                      |approvato con decreto
                      |                      |del Presidente della
Societa' di mutuo      |                      |Repubblica 13 febbraio
soccorso              |          1           |1959, n. 449
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Assicurazioni
                      |                      |obbligatorie contro gli
                      |                      |infortuni sul lavoro e
                      |                      |le malattie
                      |                      |professionali previste
                      |                      |dal decreto legisaltivo
                      |                      |luogotenenziale 23
                      |                      |agosto 1917, n. 1150, e
                      |                      |successive disposizioni
                      |                      |modificative ed
                      |                      |integrative, e dal
                      |                      |decreto-legge 17 agosto
                      |                      |1935, n. 1765, e
Assicurazioni         |                      |successive disposizioni
obbligatorie agli     |                      |modificative ed
infortuni sul lavoro  |          2           |integrative
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Operazioni di
                      |                      |trasformazioni di
                      |                      |capitali in rendite
                      |                      |vitalizie effettuate
                      |                      |dall'Istituto nazionale
                      |                      |della previdenza
                      |                      |sociale ai sensi del
                      |                      |decreto-legge 4 ottobre
                      |                      |1935, n. 1827, e
                      |                      |successive disposizioni
Assicurazioni sociali |                      |modificative ed
obbligatorie gestite  |                      |integrative, ed ogni
dall'Istituto         |                      |altra forma di
nazionale della       |                      |assicurazione gestita
previdenza sociale    |          3           |dall'I.N.P.S.
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Assicurazioni e
                      |                      |riassicurazioni dei
                      |                      |crediti alla
                      |                      |esportazione stipulate
                      |                      |ai sensi della legge 22
                      |                      |dicembre 1953, n. 955,
                      |                      |e successive
Assicurazioni dei     |                      |disposizioni
crediti alla          |                      |modificative ed
esportazione          |          4           |integrative
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Operazioni delle
                      |                      |societa' mutue di
Assicurazioni mutue   |                      |assicurazione per
del bestiame in       |                      |l'assicurazione del
Sardegna              |          5           |bestiame in Sardegna
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Contratti di
                      |                      |assicurazione stipulati
                      |                      |dalle societa' nazionali
                      |                      |assuntrici di trasporti
                      |                      |aerei di linea, per il
Assicurazioni aeree   |                      |trasporto di cose o di
(*)                   |          6           |persone
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Assicurazioni delle
                      |                      |opere d'arte
                      |                      |figurativa, degli
                      |                      |oggetti d'arte
                      |                      |decorativa, delle
                      |                      |pellicole
                      |                      |cinematografiche ed in
                      |                      |genere del materiale
                      |                      |necessario
                      |                      |all'allestimento delle
                      |                      |manifestazioni
                      |                      |organizzate dall'ente
                      |                      |"La Biennale di
                      |                      |Venezia" sia in Italia
Biennale di Venezia   |          7           |che all'estero
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Contratti di
                      |                      |assicurazione di beni
                      |                      |di pertinenza
                      |                      |dell'Opera nazionale
Opera nazionale       |                      |combattenti ed enti
combattenti           |          8           |assimilati
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Assicurazioni stipulate
                      |                      |dall'ente delle Tre
                      |                      |Venezie in dipendenza
                      |                      |della sua attivita'
Ente delle Tre Venezie|          9           |istituzionale
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Assicurazioni delle
                      |                      |indennita' dovute agli
                      |                      |impiegati privati di
                      |                      |cui agli articoli 4 e 5
                      |                      |del decreto-legge 8
                      |                      |gennaio 1942, n. 5,
                      |                      |convertito nella legge
                      |                      |2 ottobre 1942, n.
                      |                      |1251, per la parte di
                      |                      |premio afferente alle
Indennita' impiegati   |          10          |prestazioni di legge
---------------------------------------------------------------------
                      |                      |Assicurazione sulla
                      |                      |vita di qualunque
                      |                      |specie, ivi compresi i
Assicurazioni sulla   |                      |contratti di rendita
vita e contratti di   |                      |vitalizia e i contratti
capitalizzazione      |          11          |di capitalizzazione
    (*) L'esenzione  ha  la durata di dieci anni dalla data dell'atto
costitutivo delle singole societa'.
Avvertenza. Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste
da leggi speciali".

    
            - Si riporta il testo, cosi' come  da  ultimo  modificato
          dal presente decreto, dell'art. 2 del  decreto  legislativo
          16 settembre  1996,  n.  565,  recante:  "Attuazione  della
          delega contenta dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto
          1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della
          gestione "Mutualita' pensioni di cui  alla  legge  5  marzo
          1963, n. 389", pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 256 del  31  ottobre  1996:  "Art.  2
          (Contribuzione). - 1. A  decorrere  dal  1o  gennaio  l999,
          l'importo della contribuzione da versare al fondo non  puo'
          essere inferiore a lire 50.000 mensili. 
            2. (Abrogato). 
            3.  In  caso  di  iscrizione   in   eta'   superiore   ai
          sessant'anni,  l'iscritto  ha  facolta'   di   incrementare
          l'anzianita' contributiva fino ad un  numero  di  anni  che
          consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni
          di contribuzione al raggiungimento  del  sessantacinquesimo
          anno di eta' mediante il versamento della relativa  riserva
          matematica. 
            4. Sulla contribuzione al fondo  di  cui  all'art.  1  e'
          applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive
          spese di gestione, rilevate con apposita contabilita',  con
          verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La  predetta
          aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui
          all'art. 5. 
            5. (Soppresso)".