Art. 13. Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10: 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565"; 2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico."; b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;"; c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonche' della data di pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica"; d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;"; e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo e' soppresso. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio. 3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati; b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di rendita vitalizia" sono soppresse; c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono soppressi; d) nella tariffa, allegato C, e' aggiunto l'articolo 11, cosi' rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni ". 4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000, n. 114 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, pu'rche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato .cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza, Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza a del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche; 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito". - Per il testo degli articoli 42 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 48-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo, vigente anteriormente all'abrogazione disposta dal presente decreto, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante: "Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 1961: "Art 13. - I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro, fatto nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'art. 23 della annessa tariffa allegato A sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non e' effettuato in unica soluzione. Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con con traenti domiciliati all'estero. Sono, altresi', soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia, da chiunque fatti all'estero, quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato. Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella tabella allegato C". "Art. 14. - Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente, gli assicuratori nazionali e quelli esteri, operanti in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale, con le modalita' e' secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia. Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12. Le imprese che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di assicurazione, possono iscrivere le somme loro corrisposte, in dipendenza degli uni o degli altri contratti, nello stesso registro tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre". "Art. 15. - Per la denunzia dell'imponibile, nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione della imposta dovuta, vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11". - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art. 21. - I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute. Per i contratti di assicurazione, stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, sono del pari solidalmente responsabili, con il contraente per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione, sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attivita' d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'art. 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Per le assicurazioni previste dall'art. 1, quinto comma, lettera e) e' solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie, la ditta o persona per conto della quale e' fatta l'assicurazione". - Si riporta il testo della tariffa, allegato A, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Allegato A TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA IN MISURA ORDINARIA (L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 4 della legge) Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo della tabella, allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sopra citata, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Allegato C TABELLA DELLE ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA IMPOSTA ===================================================================== Natura delle | |Indicazione delle assicurazioni |Articolo della tariffa|operazioni ===================================================================== | |Operazioni fatte dalle | |societa' di mutuo | |soccorso registrate in | |conformita' alla legge | |15 aprile 1886, n. | |3818, che non siano | |soggette alle | |disposizioni del testo | |unico delle leggi | |sull'esercizio delle | |assicurazioni private | |approvato con decreto | |del Presidente della Societa' di mutuo | |Repubblica 13 febbraio soccorso | 1 |1959, n. 449 --------------------------------------------------------------------- | |Assicurazioni | |obbligatorie contro gli | |infortuni sul lavoro e | |le malattie | |professionali previste | |dal decreto legisaltivo | |luogotenenziale 23 | |agosto 1917, n. 1150, e | |successive disposizioni | |modificative ed | |integrative, e dal | |decreto-legge 17 agosto | |1935, n. 1765, e Assicurazioni | |successive disposizioni obbligatorie agli | |modificative ed infortuni sul lavoro | 2 |integrative --------------------------------------------------------------------- | |Operazioni di | |trasformazioni di | |capitali in rendite | |vitalizie effettuate | |dall'Istituto nazionale | |della previdenza | |sociale ai sensi del | |decreto-legge 4 ottobre | |1935, n. 1827, e | |successive disposizioni Assicurazioni sociali | |modificative ed obbligatorie gestite | |integrative, ed ogni dall'Istituto | |altra forma di nazionale della | |assicurazione gestita previdenza sociale | 3 |dall'I.N.P.S. --------------------------------------------------------------------- | |Assicurazioni e | |riassicurazioni dei | |crediti alla | |esportazione stipulate | |ai sensi della legge 22 | |dicembre 1953, n. 955, | |e successive Assicurazioni dei | |disposizioni crediti alla | |modificative ed esportazione | 4 |integrative --------------------------------------------------------------------- | |Operazioni delle | |societa' mutue di Assicurazioni mutue | |assicurazione per del bestiame in | |l'assicurazione del Sardegna | 5 |bestiame in Sardegna --------------------------------------------------------------------- | |Contratti di | |assicurazione stipulati | |dalle societa' nazionali | |assuntrici di trasporti | |aerei di linea, per il Assicurazioni aeree | |trasporto di cose o di (*) | 6 |persone --------------------------------------------------------------------- | |Assicurazioni delle | |opere d'arte | |figurativa, degli | |oggetti d'arte | |decorativa, delle | |pellicole | |cinematografiche ed in | |genere del materiale | |necessario | |all'allestimento delle | |manifestazioni | |organizzate dall'ente | |"La Biennale di | |Venezia" sia in Italia Biennale di Venezia | 7 |che all'estero --------------------------------------------------------------------- | |Contratti di | |assicurazione di beni | |di pertinenza | |dell'Opera nazionale Opera nazionale | |combattenti ed enti combattenti | 8 |assimilati --------------------------------------------------------------------- | |Assicurazioni stipulate | |dall'ente delle Tre | |Venezie in dipendenza | |della sua attivita' Ente delle Tre Venezie| 9 |istituzionale --------------------------------------------------------------------- | |Assicurazioni delle | |indennita' dovute agli | |impiegati privati di | |cui agli articoli 4 e 5 | |del decreto-legge 8 | |gennaio 1942, n. 5, | |convertito nella legge | |2 ottobre 1942, n. | |1251, per la parte di | |premio afferente alle Indennita' impiegati | 10 |prestazioni di legge --------------------------------------------------------------------- | |Assicurazione sulla | |vita di qualunque | |specie, ivi compresi i Assicurazioni sulla | |contratti di rendita vita e contratti di | |vitalizia e i contratti capitalizzazione | 11 |di capitalizzazione (*) L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole societa'. Avvertenza. Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali". - Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, recante: "Attuazione della delega contenta dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualita' pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996: "Art. 2 (Contribuzione). - 1. A decorrere dal 1o gennaio l999, l'importo della contribuzione da versare al fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili. 2. (Abrogato). 3. In caso di iscrizione in eta' superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facolta' di incrementare l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei cinque anni di contribuzione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' mediante il versamento della relativa riserva matematica. 4. Sulla contribuzione al fondo di cui all'art. 1 e' applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilita', con verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La predetta aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5. 5. (Soppresso)".