Art. 14.
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo
41, comma 1, lettera g-quinquies,  del  testo unico delle imposte sui
                              redditi.
  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo l'articolo 26-bis, e' inserito il seguente:
  "Art.  26-ter.  -  1.  Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1,
lettera  g-quater),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.  917,  l'impresa  di  assicurazione  applica  una  imposta
sostitutiva   delle   imposte   sui  redditi  nella  misura  prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  2.   Sui   redditi   di  cui  all'articolo  41,  comma  1,  lettera
g-quinquies),  del  citato  testo  unico delle imposte sui redditi, i
soggetti  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo 23 applicano una
imposta  sostitutiva  delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  3.  Per  i  redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non
residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi.".
  2.  Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo
e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati
a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
 
          Note all'art. 14:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e'  gia'  citato  nelle note
          all'art.  5.      -  Per  il  testo  dell'art. 41, comma 1,
          lettera  g-quater),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 si rinvia alle note
          all'art.  10.      - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del
          decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n. 461. Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi  diversi,  a  norma  dell'art.  3, comma 160, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662):      "Art. 7 (Imposta
          sostitutiva   sul   risultato   maturato   delle   gestioni
          individuali  di  portafoglio).  -  1.  I soggetti che hanno
          conferito  a  un  soggetto  abilitato  ai sensi del decreto
          legislativo  23 luglio  1996, n. 415, l'incarico di gestire
          masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non
          relativi  all'impresa,  possono  optare, con riferimento ai
          redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81,
          comma  1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificati,  rispettivamente,  dagli articoli 1, comma 3, e
          3,  comma  1,  del  presente  decreto,  che concorrono alla
          determinazione  del  risultato  della gestione ai sensi del
          comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
          al  presente  articolo.      2. Il contribuente puo' optare
          per   l'applicazione   dell'imposta   sostitutiva  mediante
          comunicazione  sottoscritta  rilasciata al soggetto gestore
          all'atto  della  stipula  del  contratto  e,  nel  caso dei
          rapporti  in  essere,  anteriormente all'inizio del periodo
          d'imposta.  L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e
          puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno
          solare,  con  effetto  per il periodo d'imposta successivo.
          Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro delle finanze, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro novanta giorni
          dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto, sono
          stabilite   le   modalita'  per  l'esercizio  e  la  revoca
          dell'opzione  di  cui  al presente articolo.     3. Qualora
          sia  stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi
          che  concorrono  a  formare  il  risultato  della gestione,
          determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e
          82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche'
          all'imposta  sostitutiva  di cui al comma 2 all'articolo 5.
          Sui   redditi   di   capitale   derivanti  dalle  attivita'
          finanziarie  comprese  nella massa patrimoniale affidata in
          gestione  non  si applicano:       a) l'imposta sostitutiva
          di  cui  all'art. 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996,
          n. 239;       b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art.
          26   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          29 settembre   1973,  n.  600,  sugli  interessi  ed  altri
          proventi  dei  conti  correnti bancari, a condizione che la
          giacenza  media  annua  non  sia  superiore  al 5 per cento
          dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia
          soggetto   diverso  dal  gestore  quest'ultimo  attesta  la
          sussistenza  delle  condizioni  ivi  indicate  per  ciascun
          mandante;       c) le ritenute del 12,50 per cento previste
          dai  commi  3  e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n.
          600 del 1973;       d) le ritenute previste dai commi 1 e 4
          dell'art.  27  del  medesimo  decreto, con esclusione delle
          ritenute  sugli  utili  derivanti  dalle  partecipazioni in
          societa'  estere  non  negoziate  in mercati regolamentati;
                e) la  ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8,  comma 5.     4. Il risultato maturato della gestione e'
          soggetto  ad  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
          con  l'aliquota  del  12,50  per  cento. Il risultato della
          gestione  si determina sottraendo dal valore del patrimonio
          gestito  al  termine  di  ciascun  anno  solare,  al  lordo
          dell'imposta   sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e
          diminuito  di  conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
          maturati  nel  periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che
          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   del
          contribuente,  i  redditi esenti o comunque non soggetti ad
          imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote
          di  organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di  cui  al  successivo  art.  8,
          nonche'  da fondi comuni di investimento immobiliare di cui
          alla  legge  25 gennaio  1994,  n.  86,  ed  il  valore del
          patrimonio  stesso  all'inizio  dell'anno.  Il risultato e'
          computato al netto degli oneri e delle commissioni relative
          al patrimonio gestito.     5. La valutazione del patrimonio
          gestito   all'inizio   ed  alla  fine  di  ciascun  periodo
          d'imposta  e'  effettuata  secondo  i criteri stabiliti dai
          regolamenti  emanati  dalla  Commissione  nazionale  per le
          societa'  e  la borsa in attuazione del decreto legislativo
          23 luglio  1996,  n.  415.  Tuttavia  nel  caso dei titoli,
          quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati
          in  mercati  regolamentati, il cui valore complessivo medio
          annuo  sia  superiore  al  10  per  cento dell'attivo medio
          gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale,
          ferma  restando  la  facolta'  del contribuente di revocare
          l'opzione   limitatamente   ai   predetti   titoli,  quote,
          partecipazioni,  certificati  o  rapporti.  Con  uno o piu'
          decreti  del Ministro delle finanze, sentita la Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e la borsa, sono stabilite le
          modalita'  e  i  criteri  di attuazione del presente comma.
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in   corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio  all'inizio
          dell'anno  si assume il patrimonio alla data di stipula del
          contratto   ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al  termine
          dell'anno   si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura  del
          contratto.       7. Il   conferimento   di  titoli,  quote,
          certificati  o  rapporti  in  una gestione per la quale sia
          stata  esercitata  l'opzione di cui al comma 2 si considera
          cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le
          disposizioni  dei  commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia
          nel  caso  di  conferimento  di  strumenti  finanziari  che
          formavano  gia'  oggetto di un contratto di gestione per il
          quale  era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si
          assume  quale valore di conferimento il valore assegnato ai
          medesimi  ai  fini della determinazione del patrimonio alla
          conclusione  del precedente contratto di gestione; nel caso
          di  conferimento  di  strumenti  finanziari per i quali sia
          stata  esercitata  l'opzione  di  cui all'art. 6, si assume
          quale   costo   il   valore,   determinato   agli   effetti
          dell'applicazione   del   comma   6  del  citato  articolo.
              8. Nel  caso  di  prelievo  di  titoli,  quote, valute,
          certificati  e  rapporti  o  di loro trasferimento ad altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di  cui  all'art.  6  ed  al comma 1 del presente articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o  per  donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
          al  precedente  comma  2,  ai fini della determinazione del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati  eseguiti,  e'  considerato il valore dei medesimi il
          giorno  del  prelievo,  adottando  i criteri di valutazione
          previsti  al  comma 5.     9. Nelle ipotesi di cui al comma
          8,   ai   fini  del  calcolo  della  plusvalenza,  reddito,
          minusvalenza   o   perdita   relativi   ai  titoli,  quote,
          certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con
          riferimento  ai  quali  sia  stata  revocata  l'opzione, si
          assume  il  valore dei titoli, quote, certificati, valute e
          rapporti  che  ha concorso a determinare il risultato della
          gestione  assoggettato  ad  imposta  ai  sensi del medesimo
          comma.  In  tali  ipotesi  il  soggetto gestore rilascia al
          mandante  apposita  certificazione  dalla  quale risulti il
          valore  dei  titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
              10. Se  in  un  anno  il  risultato  della  gestione e'
          negativo,   il   corrispondente  importo  e'  computato  in
          diminuzione   del  risultato  della  gestione  dei  periodi
          d'imposta  successivi  ma  non oltre il quarto per l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  essi.      11. L'imposta
          sostitutiva  di  cui  al  comma 4 e' prelevata dal soggetto
          gestore  ed  e' versata al concessionario della riscossione
          ovvero  alla  sezione  di tesoreria provinciale dello Stato
          entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno, ovvero entro il
          secondo  mese  solare  successivo  a quello in cui e' stato
          revocato  il  mandato di gestione. Il soggetto gestore puo'
          effettuare,  anche  in deroga al regolamento di gestione, i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente le somme
          corrispondenti  entro  il  quindicesimo giorno del mese nel
          quale  l'imposta  stessa e' versata; nelle ipotesi previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle  prestazioni  fino a che non ottenga dal contribuente
          provvista    per   il   versamento   dell'imposta   dovuta.
              12. Contestualmente     alla     presentazione    della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
          sul complesso delle gestioni. Le modalita' di effettuazione
          dei  versamenti  e  la  presentazione  della  dichiarazione
          prevista   nel   presente  comma  sono  disciplinate  dalle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600  e  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602.     13. Nel
          caso  in  cui  alla  conclusione del contratto il risultato
          della  gestione  sia negativo, il soggetto gestore rilascia
          al  mandante  apposita  certificazione  dalla quale risulti
          l'importo  computabile  in diminuzione ai sensi del comma 4
          dell'art.  82,  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito dall'art. 4,
          comma  1,  lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura
          di  depositi  o  rapporti  di  custodia,  amministrazione o
          gestione  di  cui  all'art.  6  e  al comma 1, intestati al
          contribuente  e per i quali sia esercitata l'opzione di cui
          alle  medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art.
          6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo
          del  periodo  temporale  entro cui il risultato negativo e'
          computabile  in  diminuzione  si  tiene  conto  di  ciascun
          periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
              14. L'opzione   non   puo'   essere  esercitata  e,  se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  6, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          sostituita   dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a).  Se  il
          superamento  delle  percentuali e' avvenuto successivamente
          all'esercizio   dell'opzione,  per  la  determinazione  dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o di omessa comunicazione si applica a carico
          del  contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
          cento  del  valore  delle  partecipazioni, titoli o diritti
          posseduti  alla  data della violazione.     15. Nel caso di
          revoca  dell'opzione  di  cui  ai  commi  8  e  9,  ai fini
          dell'applicazione  della disposizione del comma 9 dell'art.
          82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  introdotto  dall'art.  4,  comma  l,  la  data di
          acquisizione  dei  titoli,  quote,  certificati,  valute  e
          rapporti  si  considera  il  lo gennaio dell'anno in cui ha
          effetto  la  revoca;  nel  caso di chiusura del rapporto in
          corso  d'anno  la  predetta  data e' quella di chiusura del
          rapporto.      16. Per  la liquidazione, l'accertamento, la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste  in materia di imposte sui redditi.     17. Con il
          decreto  di  approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al
          comma  12".      -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 della
          legge  26 settembre  1985,  n. 482, recante: "Modificazioni
          del   trattamento   tributario  delle  indennita'  di  fine
          rapporto  e  dei  capitali  corrisposti  in  dipendenza  di
          contratti  di  assicurazione  sulla vita", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1985:     "Art.
          6. - Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
          assicurazione  sulla  vita,  esclusi  quelli  corrisposti a
          seguito   di   decesso   dell'assicurato,   le  imprese  di
          assicurazione  devono  operare  una  ritenuta,  a titolo di
          imposta  e  con  obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La
          ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del
          capitale  corrisposto  e quello dei premi riscossi, ridotta
          del  2  per  cento per ogni anno successivo al decimo se il
          capitale  e'  corrisposto  dopo  almeno  dieci  anni  dalla
          conclusione  del contratto di assicurazione. Resta ferma la
          disposizione  dell'art. 10, primo comma, lettera l), ultima
          parte,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  597,  e  successive modificazioni.
              Le  imprese di assicurazione devono versare le ritenute
          di  cui  al  precedente  comma  alla  competente sezione di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato entro i primi quindici
          giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
          state  operate  e  devono  presentare annualmente, entro il
          30 aprile,  la  dichiarazio'ne  di  cui  all'art.  7, primo
          comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti,
          delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
          state commisurate".