Art. 15.
         Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
  1.  Nell'articolo  10,  primo  comma,  numero  1),  del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"la  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento"  sono inserite le
seguenti:  "e  di  fondi  pensione  di  cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124".
 
          Note all'art. 15:
              -  Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato
          dal   presente   decreto,  dell'art.  10  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante;  "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11  novembre 1972:     "Art.
          10   (Operazioni   esenti   dall'imposta).  -  Sono  esenti
          dall'imposta:          1) le    prestazioni    di   servizi
          concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la
          gestione   degli  stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le
          operazioni  di  finanziamento;  l'assunzione  di impegni di
          natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di
          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni
          similari  e  il servizio bancoposta;       2) le operazioni
          di   assicurazione,  di  riassicurazione  e  di  vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni  di  copertura dei rischi di cambio;       4) le
          operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
          non  rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate
          la  custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni,
          incluse   le  negoziazioni  e  le  opzioni,  eccettuate  la
          custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a
          strumenti  finanziari diversi dai titoli. Si considerano in
          particolare  operazioni  relative  a  valori  mobiliari e a
          strumenti  finanziari i contratti a termine fermo su titoli
          e   altri  strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,
          comunque  regolati;  i  contratti  a  termine  su  tassi di
          interesse  e le relative opzioni; i contratti di scambio di
          somme  di  denaro  o  di  valute determinate in funzione di
          tassi  di  interesse,  di  tassi  di  cambio  o  di  indici
          finanziari,  e  relative  opzioni; le opzioni su valute, su
          tassi   di  interesse  o  su  indici  finanziari,  comunque
          regolate;        5) le operazioni relative alla riscossione
          dei  tributi,  comprese  quelle  relative  ai versamenti di
          imposte  effettuati  per conto dei contribuenti, a norma di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;        6) le operazioni relative all'esercizio del
          lotto,  delle  lotterie  nazionali, nonche' quelle relative
          all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
          decreto  ministeriale  16 novembre  1955,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26 novembre 1955, e alla
          legge  24  marzo  1942, n. 315, e successive modificazioni,
          ivi  comprese  le  operazioni  relative alla raccolta delle
          giuocate;        7) le  operazioni  relative  all'esercizio
          delle  scommesse  in  occasione  di  gare,  corse, giuochi,
          concorsi  e  competizioni di ogni genere, diverse da quelle
          indicate  al  numero  precedente,  nonche'  quelle relative
          all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e
          alle  operazioni  di  sorte locali autorizzate;       8) le
          locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni,
          risoluzioni  e  proroghe, di terreni e aziende agricole, di
          aree  diverse  da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
          per  le  quali  gli  strumenti urbanistici non prevedono la
          destinazione  edificatoria,  ed  i  fabbricati, comprese le
          pertinenze,  le  scorte e in genere i beni mobili destinati
          durevolmente  al servizio degli immobili locati e affittati
          esclusi  quelli strumentali che per le loro caratteristiche
          non   sono  suscettibili  di  diversa  utilizzazione  senza
          radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile
          abitazione  locati dalle imprese che li hanno costruiti per
          la  vendita;        8-bis)  le cessioni di fabbricati, o di
          porzioni   di   fabbricato,   a   destinazione   abitativa,
          effettuate  da  soggetti diversi dalle imprese costruttrici
          degli  stessi  o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
          tramite   imprese   appaltatrici,  gli  interventi  di  cui
          all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge
          5 agosto  1978,  n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per
          oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
          rivendita   dei   predetti   fabbricati  o  delle  predette
          porzioni;        9) le prestazioni di mandato, mediazione e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate  in  relazione  a rapporti di cui siano parti la
          Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  cambi  o le banche
          agenti  ai  sensi  dell'art.  4, ultimo comma, del presente
          decreto;        10) (soppresso);        11) le  cessioni di
          oro   in   lingotti,   pani,   verghe,   bottoni,  granuli;
                12) le  cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;        13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
          favore  delle  popolazioni  colpite da calamita' naturali o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970,  n.  996,  o  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225;
                14) prestazioni   di   trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;       15) le prestazioni di trasporto di malati
          o  feriti  con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da
          imprese  autorizzate  e  da ONLUS;       16) le prestazioni
          relative   ai   servizi   postali;         17)  (abrogato);
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle  finanze;       19) le prestazioni di ricovero e cura
          rese  da  enti  ospedalieri  o  da  cliniche e case di cura
          convenzionate  nonche'  da  societa'  di mutuo soccorso con
          personalita'    giuridica   e   da   ONLUS,   compresa   la
          somministrazione  di  medicinali, presidi sanitari e vitto,
          nonche'   le  prestazioni  di  cura  rese  da  stabilimenti
          termali;       20) le prestazioni educative dell'infanzia e
          della  gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche
          per  la  formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti  a  titolo  personale;        21) le prestazioni
          proprie  dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
          per  anziani  e  simili,  delle  colonie  marine, montane e
          campestri  e  degli  alberghi e ostelli per la gioventu' di
          cui   alla   legge  21 marzo  1958,  n.  326,  comprese  le
          somministrazioni  di  vitto,  indumenti  e  medicinali,  le
          prestazioni  curative  e  le  altre prestazioni accessorie;
                22) le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini   botanici  e  zoologici  e  simili;        23) le
          prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a  favore del
          personale  dipendente;        24) le  cessioni  di  organi,
          sangue    e    latte   umani   e   di   plasma   sanguigno;
                25) (soppresso);        26) (abrogato);        27) le
          prestazioni   proprie   dei   servizi   di  pompe  funebri;
                27-bis)  (i  canoni  dovuti da imprese pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di  impianti,  comprese  le  di  scariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani  speciali,  tossici  o  nocivi,  solidi  e liquidi);
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
          assistenza   sociale   e   da  ONLUS;        27-quater)  le
          prestazioni  delle compagnie barracellari di cui all'art. 3
          della  legge  2 agosto 1897, n. 382;       27-quinquies) le
          cessioni  che hanno per oggetto beni acquistati o importati
          senza  il  diritto  alla  detrazione  totale della relativa
          imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2".