Art. 16.
                         D e c o r r e n z a
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo 13 si applicano per i contratti
stipulati  a  decorrere  dalla  data  da  cui  ha effetto il presente
decreto.
  2.  Le  disposizioni  dell'articolo  14  si applicano per i redditi
maturati  a  decorrere  dalla  data  da  cui  ha  effetto il presente
decreto.
  3.  Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.