Art. 16. D e c o r r e n z a 1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. 2. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. 3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.