Art. 17.
   Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al
   decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del
           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  2,  al  comma  1,  dopo  la lettera b-bis), e'
aggiunta  la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi  previsto."  e  al  comma  2, lettera a), le parole: "lettere a e
b-bis)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "lettere  a),  b-bis)  e
b-ter)";
    b)  nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta
la  seguente:  c-ter)  accordi  tra  soggetti destinatari del decreto
legislativo  16  settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale.";
    c)  nell'articolo  7,  comma 2, e' inserito, in fine, il seguente
periodo:  "Per  i  soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b-ter),  si  considera  eta'  pensionabile  il  compimento  dell'eta'
prevista  dall'articolo  1,  comma  20, della legge 8 agosto 1995, n.
335.";
    d)  nell'articolo  8,  dopo  il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera
b-ter),  sono  consentite  contribuzioni  saltuarie  e  non  fisse. I
medesimi  soggetti  possono  altresi'  delegare  il  centro servizi o
l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con
cadenza  trimestrale  al  fondo  pensione dell'importo corrispondente
agli  abbuoni  accantonati  a  seguito di acquisti effettuati tramite
moneta  elettronica  presso  i  centri  vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione  di  dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza
tra  il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con
il  titolare  della  moneta  elettronica  e  con  il  titolare  della
posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".
 
          Note all'art. 17:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 2, 3 ed 8 del
          decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, gia' citato
          nelle  note  alle premesse, cosi' come da ultimo modificato
          dal presente decreto:     "Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme
          pensionistiche   complementari  possono  essere  istituite:
                a) per   i  lavoratori  dipendenti  sia  privati  sia
          pubblici,   identificati  per  ciascuna  forma  secondo  il
          criterio  di appartenenza alla medesima categoria, comparto
          o  raggruppamento,  anche  territorialmente  delimitato,  e
          distinti  eventualmente  anche  per categorie contrattuali,
          oltre   che  secondo  il  criterio  dell'appartenenza  alla
          medesima   impresa,  ente,  gruppo  di  imprese  o  diversa
          organizzazione   di   lavoro   e  produttiva;        b) per
          raggruppamenti  sia  di  lavoratori  autonomi sia di liberi
          professionisti,  anche  organizzati peraree professionali e
          per  territorio;        b-bis)  per  raggruppamenti di soci
          lavoratori  di  cooperative  di  produzione e lavoro, anche
          unitamente   ai  lavoratori  dipendenti  dalle  cooperative
          interessate;        b-ter) per  i  soggetti destinatari del
          decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
          iscritti  al  fondo  ivi  previsto.      2. Dalla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto legislativo possono
          essere  istituite:        a) per i soggetti di cui al comma
          1,  lettere  a),  b-bis)  e  b-ter),  esclusivamente  forme
          pensionistiche  complementari  in  regime  di contribuzione
          definita;        b) per  i  soggetti  di  cui  al  comma 1,
          lettera  b),  anche  forme  pensionistiche complementari in
          regime  di  prestazioni  definite  volte  ad assicurare una
          prestazione  determinata  con  riferimento  al  livello del
          reddito,  ovvero  a  quello  del  trattamento pensionistico
          obbligatorio".       "Art.   3   (Istituzione  delle  forme
          pensionistiche  complementari).  - 1. Salvo quanto previsto
          dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche
          complementari   sono   le  seguenti:        a) contratti  e
          accordi  collettivi,  anche aziendali, ovvero, in mancanza,
          accordi  fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
          contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, accordi, anche
          interaziendali  per  gli  appartenenti  alla  categoria dei
          quadri,  promossi  dalle organizzazioni sindacali nazionali
          rappresentative   della   categoria  membri  del  Consiglio
          nazionale  dell'economia e del lavoro;       b) accordi fra
          lavoratori  autonomi  o fra liberi professionisti, promossi
          da   loro   indacati   o  associazioni  di  rilievo  almeno
          regionale;        c) regolamenti  di  enti o aziende, i cui
          rapporti  di  lavoro  non siano disciplinati da contratti o
          accori  collettivi,  anche  aziendali;       c-bis) accordi
          fra  soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
          promossi  da  associazioni  nazionali di rappresentanza del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute.       c-ter)
          accordi  tra  soggetti  destinatari del decreto legislativo
          16 settembre  1996,  n.  565,  promossi da loro sindacati o
          associazioni  di  rilievo  almeno  regionale.     2. Per il
          personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, le forme pensionistiche complementari possono
          essere  istituite mediante i contratti collettivi di cui al
          titolo   III  del  medesimo  decreto  1egislativo.  Per  il
          personale  dipendente  di  cui  all'art.  2,  comma  4, del
          medesimo   decreto   legislativo  le  forme  pensionistiche
          complementari possono essere istituite secondo le norme dei
          rispettivi   ordinamenti,  ovvero,  in  mancanza,  mediante
          accordi   tra   i   dipendenti   stessi  promossi  da  loro
          associazioni.      3. Le forme pensionistiche complementari
          sono  attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4
          di  appositi  fondi,  la  cui  denominazione deve contenere
          l'indicazione di "fondo pensione , la quale non puo' essere
          utilizzata da altri soggetti.     4. Le fonti istitutive di
          cui  al comma 1 stabiliscono le modalita' di partecipazione
          garantendo  la liberta' di adesione individuale".     "Art.
          8  (Finanziamento).  -  1.  Il  finanziamento  delle  forme
          pensionistiche  complementari  di  cui  al presente decreto
          legislativo   grava  sui  destinatari  e,  se  trattasi  di
          lavoratori  subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art.
          409,  punto  3),  del codice di procedura civile, anche sul
          datore  di  lavoro,  ovvero  sul  committente,  secondo  le
          previsioni  delle  fonti  costitutive  che  determinano  la
          misura  dei  contributi.      1-bis.  Per i soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera  b-ter),  sono  consentite
          contribuzioni  saltuarie  e  non fisse. I medesimi soggetti
          possono  altresi'  delegare  il  centro servizi o l'azienda
          emittente  la  carta  di credito o di debito, al versamento
          con  cadenza  trimestrale  al  fondo  pensione dell'importo
          corrispondente   agli  abbuoni  accantonati  a  seguito  di
          acquisti  effettuati  tramite  moneta  elettronica presso i
          centri  vendita  convenzionati.  Per la regolarizzazione di
          dette   operazioni   deve  ravvisarsi  la  coincidenza  tra
          soggetto  che  conferisce la delega al centro convenzionato
          con  il titolare della moneta elettronica e con il titolare
          della  posizione  aperta presso il fondo pensione medesimo.
              2.   Le   fonti   istitutive   fissano   il  contributo
          complessivo  da  destinare  al fondo pensione, stabilito in
          percentuale   della   retribuzione  assunta  a  base  della
          determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi
          particolari  della retribuzione stessa o essere individuato
          mediante  destinazione  integrale  di  alcuni  di questi al
          fondo.  Nel  caso  dei  lavoratori  autonomi  e  dei liberi
          professionisti,  il  contributo  e' definito in percentuale
          del  reddito  d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato ai
          fini  IRPEF,  relativo al periodo d'imposta precedente; nel
          caso   dei  soci  lavoratori  di  societa'  cooperative  il
          contributo  e'  definito  in  percentuale  degli imponibili
          considerati    ai   fini   dei   contributi   previdenziali
          obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
          complementari   su  base  contrattuale  collettiva  possono
          prevedere  la  destinazione  al  finanziamento anche di una
          quota  dell'accantonamento  annuale al TFR, determinando le
          quote  a  carico  del datore di lavoro e del lavoratore. Le
          medesime  fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota
          dell'accantonamento  annuale  al TFR da destinare al fondo,
          determinano  la  misura  della  riduzione della quota degli
          accantonamenti   annuali   futuri  al  TFR.      3.  Per  i
          lavoratori  di  prima  occupazione, successiva alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, le
          fonti  istitutive  delle forme pensionistiche complementari
          su  base  contrattuale  collettiva  prevedono  la integrale
          destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali
          al  TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti
          ai  fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a carico
          del  datore  di lavoro e del lavoratore.     4. Nel caso di
          forme  di  previdenza  pensionistica  complementare  di cui
          siano     destinatari     dipendenti     della     pubblica
          amministrazione,  i  contributi  ai  fondi  debbono  essere
          definiti   in   sede   di  determinazione  del  trattamento
          economico,  secondo  procedure  coerenti  alla  natura  del
          rapporto  e in conformita' ai principi del presente decreto
          legislativo.      5.  Gli  enti di cui all'art. 6, comma 1,
          lettera c), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e
          del   mercato,  possono  stipulare  con  i  fondi  pensione
          convenzioni  per  l'utilizzazione  del servizio di raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle  prestazioni;  detto  servizio deve essere oranizzato
          secondo  criteri  di  separatezza contabile dalle attivita'
          istituzionali  del  medesimo  ente".      -  Per  il  testo
          dell'art. 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          gia'  citato nelle note alle premesse, cosi' come da ultimo
          modificato  dal  presente  decreto,  si  rinvia  alle  note
          all'art. 3.