Art. 18. Disposizioni di attuazione 1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gia' citata, si rinvia alle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' citata, si rinvia alle note alle premesse.