Art. 18.
                     Disposizioni di attuazione
  1.  Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate
con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere tributario,
ivi  compresi  quelli  connessi alle scadenze temporali, previsti dal
presente  decreto,  si applica la disposizione di cui all'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
          Note all'art. 18:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, gia' citata, si rinvia alle note
          alle  premesse.      - Per il testo dell'art. 3, comma 136,
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  gia' citata, si
          rinvia alle note alle premesse.