Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 19: - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si rinvia alle note alle premesse.