Art. 19.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il 1° giugno 2000 ed ha
effetto  relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati,
ai  contratti  stipulati,  alle  prestazioni  maturate,  alle rendite
erogate a decorrere dal 1o gennaio 2001.
  2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la
riforma  della  disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Visco, Ministro delle finanze
                              Amato,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 19:
              -  Il  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, e'
          gia'  citato  nelle  note alle premesse.     - Per il testo
          dell'art.  3,  comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
          si rinvia alle note alle premesse.