Art. 10.
             (Sostituzione di lavoratori in astensione).

  1.  L'assunzione  di lavoratori a tempo determinato in sostituzione
di  lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai
sensi  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla
presente  legge,  puo'  avvenire  anche  con anticipo fino ad un mese
rispetto   al   periodo  di  inizio  dell'astensione,  salvo  periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
  2.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a
carico  del  datore  di  lavoro che assume lavoratori con contratto a
tempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratori in astensione ai
sensi  degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come  modificati  dalla  presente  legge,  e'  concesso  uno  sgravio
contributivo  del  50  per  cento. Le disposizioni del presente comma
trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio
della  lavoratrice  o  del  lavoratore  in  astensione  e per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
  3.  Nelle  aziende  in cui operano lavoratrici autonome di cui alla
legge  29  dicembre  1987, n. 546, e' possibile procedere, in caso di
maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno
di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno di accoglienza del minore
adottato  o  in  affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo
determinato,  per  un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 2.
 
          Note all'art. 10:
              -  Per il titolo della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
          si veda in nota all'art. 3.
              -  Per  il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204
          del  1971,  si  veda  in  note  all'art. 11.     - Il testo
          dell'art.  5  della  citata  legge  n.  1204 del 1971 e' il
          seguente:      "Art.  5.  -  L'ispettorato  del lavoro puo'
          disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione
          dal  lavoro  delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino
          al  periodo  di  astensione  di  cui  alla  lettera  a) del
          precedente  articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata
          sara'  determinata  dall'ispettorato stesso, per i seguenti
          motivi:
                a)  nel  caso di gravi complicanze della gestazione o
          di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
                b)  quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
          bambino;
                c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
              -  Per  il titolo della legge 29 dicembre 1987, n. 546,
          si veda in note all'art. 3.