Art. 11.
                         (Parti prematuri).

  1.  All'articolo  4  della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Qualora  il  parto  avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta,  i  giorni  non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto  vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il
parto.
  La  lavoratrice  e'  tenuta  a  presentare, entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto".
 
          Nota all'art. 11:
              -  Il  testo dell'art. 4 della citata legge n. 1204 del
          1971,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto;
                b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale data, per il
          periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data
          effettiva del parto;
                c) durante i tre mesi dopo il parto.
              L'astensione  obbligatoria  dal  lavoro e' anticipata a
          tre   mesi   dalla   data  presunta  del  parto  quando  le
          lavoratrici  sono  occupate  in  lavori  che,  in relazione
          all'avanzato   stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi
          gravosi o pregiudizievoli.
              Tali  lavori  sono  determinati  con propri decreti dal
          Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
          organizzazioni sindacali.
              Qualora  il parto avvenga in data anticipata rispetto a
          quella   presunta,   i  giorni  non  goduti  di  astensione
          obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
          astensione obbligatoria dopo il parto".
              La  lavoratrice  e'  tenuta  a  presentare entro trenta
          giorni, il certificato attestante la data del parto".