Art. 13.
            (Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1.  Dopo  l'articolo  6  della  legge  9  dicembre 1977, n. 903, sono
inseriti i seguenti:
"Art.  6-bis.  -  1.  Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro  nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte
o  di  grave  infermita'  della madre ovvero di abbandono, nonche' in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2.  Il  padre  lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende  dichiarazione  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
3.  Si  applicano  al  padre  lavoratore  le disposizioni di cui agli
articoli  6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni.
4.  Al  padre lavoratore si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo  2  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni,  per  il  periodo  di  astensione dal lavoro di cui al
comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di eta'
del bambino.
Art.  6-ter.  -  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della
legge  30  dicembre  1971,  n.  1204, e successive modificazioni, e i
relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b)  in  alternativa  alla  madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
 
          Note all'art. 13:
              - La  legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parita' di
          trattamento  tra  uomini  e  donne in materia di lavoro" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977,
          n. 343. Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
              "Art. 6. - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini,
          o  che  li  abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai
          sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi
          sempreche'  in  ogni  caso il bambino non abbia superato al
          momento  dell'adozione  o  dell'affidamento  i  sei anni di
          eta',   dell'astensione  obbligatoria  dal  lavoro  di  cui
          all'art.  4,  lettera  c), della legge 30 dicembre 1971, n.
          1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi
          tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino
          nella famiglia adottiva o affidataria.
              Le  stesse  lavoratrici  possono altresi' avvalersi del
          diritto  di  assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo
          comma,   della   legge   di   cui   sopra   entro  un  anno
          dall'effettivo   ingresso  del  bambino  nella  famiglia  e
          sempreche'  il  bambino  non  abbia  superato i tre anni di
          eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto
          dal secondo comma dello stesso art. 7".
              - Per  il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, si veda in nota all'art. 3.
              - Il  testo  dell'art. 6 della citata legge n. 1204 del
          1971 e' il seguente:
              "Art.  6.  -  I  periodi di astensione obbligatoria dal
          lavoro  ai  sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge
          levono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti
          gli  effetti,  compresi  quelli  relativi  alla tredicesima
          mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie.".
              - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1204/1971, si
          veda in nota all'art. 17.
              - Per  il  testo dell'art. 10 della legge n. 1204/1971,
          si veda in nota all'art. 3.