Art. 14.

 (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
  1.  I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo
13  della  legge  7  agosto  1990, n. 232, sono estesi, dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri
appartenenti ai corpi di polizia municipale.
 
          Nota all'art. 14:
              - La legge 7 agosto 1990, n. 232 recante "Coperture per
          le  spese  derivanti  dall'applicazione dell'accordo per il
          triennio  1988-1990  relativo al personale della Polizia di
          Stato  ed  estensione  agli  altri  Corpi  di  Polizia"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1990, n.
          187,  supplemento ordinario. Il testo del primo periodo del
          comma 1, dell'art. 13 e' il seguente:
              "Art. 13 (Tutela delle lavoratrici madri). - E' vietato
          adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di
          Stato  durante la gestazione fermo restando quanto previsto
          dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204".