Art. 14. (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri). 1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Nota all'art. 14: - La legge 7 agosto 1990, n. 232 recante "Coperture per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1990, n. 187, supplemento ordinario. Il testo del primo periodo del comma 1, dell'art. 13 e' il seguente: "Art. 13 (Tutela delle lavoratrici madri). - E' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204".