Art. 15
                             Testo unico

  1.  Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia  di  tutela  e  sostegno della maternita' e della paternita',
entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un decreto legislativo
recante  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
    b)    esplicita   indicazione   delle   norme   abrogate,   anche
implicitamente, da successive disposizioni;
    c)  coordinamento  formale  del testo delle disposizioni vigenti,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie  per  garantire  la  coerenza  logica  e sistematica della
normativa,  anche  al  fine  di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
    d)  esplicita  indicazione  delle  disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
    e)  esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate,   con  espressa  indicazione  delle  stesse  in  apposito
allegato al testo unico;
    f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con
le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
  2.  Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1 e'
deliberato  dal  Consiglio dei ministri ed e' trasmesso, con apposita
relazione  cui  e'  allegato  il  parere del Consiglio di Stato, alle
competenti  Commissioni  parlamentari  permanenti,  che  esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
  3.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto
legislativo  di  cui  al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto
dei  principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le
modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.