Art. 17.
                       (Disposizioni diverse).

  1.  Nei  casi  di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente
legge,   la   lavoratrice   e   il   lavoratore  hanno  diritto  alla
conservazione  del  posto  di  lavoro  e,  salvo che espressamente vi
rinuncino,  al  rientro  nella  stessa  unita'  produttiva  ove erano
occupati  al  momento della richiesta di astensione o di congedo o in
altra  ubicata  nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
  2.  All'articolo  2  della  legge  30  dicembre  1971,  n. 1204, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Al  termine  del  periodo  di  interdizione  dal lavoro previsto
dall'articolo  4  della  presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo  che  espressamente  vi  rinuncino,  di  rientrare nella stessa
unita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo di
gestazione  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti".
  3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di
maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
  4.  Sono  abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la
presente  legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
 
          Note all'art. 17:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
          1204/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 2. - Le lavoratrici non possono essere licenziate
          dall'inizio  del  periodo di gestazione fino al termine del
          periodo  di  interdizione  dal  lavoro previsto dall'art. 4
          della presente legge, nonche' fino al compimento di un anno
          di eta' del bambino.
              Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo
          stato   oggettivo   di   gravidanza   e   puerperio,  e  la
          lavoratrice,  licenziata nel corso del periodo in cui opera
          il  divieto,  ha  diritto  di  ottenere  il  ripristino del
          rapporto  di  lavoro  mediante presentazione, entro novanta
          giorni  dal  licenziamento,  di idonea certificazione dalla
          quale  risulti  l'esistenza,  all'epoca  del licenziamento,
          delle condizioni che lo vietavano.
              Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
                a)   di  colpa  grave  da  parte  della  lavoratrice,
          costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
          lavoro;
                b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
          e' addetta;
                c) di  ultimazione  della prestazione per la quale la
          lavoratrice  e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
          di lavoro per la scadenza del termine.
              Le  lavoratrici  addette ad industrie e lavorazioni che
          diano  luogo  a  disoccupazione  stagionale,  di  cui  alla
          tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e
          successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma
          della  lettera  b)  del  terzo comma del presente articolo,
          hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto
          di  licenziamento,  alla  ripresa dell'attivita' lavorativa
          stagionale  e,  sempreche'  non  si  trovino  in periodo di
          astensione  obbligatoria  dal lavoro, alla precedenza nelle
          riassunzioni.
              Durante  il  periodo  nel  quale  opera  il  divieto di
          licenziamento,  la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal
          lavoro,   salvo   il   caso  che  sia  sospesa  l'attivita'
          dell'azienda  o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
          il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
              Al  termine  del  periodo  di  interdizione  dal lavoro
          previsto  dall'art.  4  della presente legge le lavoratrici
          hanno  diritto,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di
          rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
          all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel
          medesimo  comune,  e di permanervi fino al compimento di un
          anno  di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere
          adibite  alle  mansioni  da  ultimo  svolte  o  a  mansioni
          equivalenti".
              - Per il titolo della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
          veda in note all'art. 13.