Art. 18.
                (Disposizioni in materia di recesso).

  1.  Il  licenziamento  causato  dalla domanda o dalla fruizione del
congedo  di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge e'
nullo.
  2.  La  richiesta  di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno
di  accoglienza  del  minore  adottato  o  in affidamento deve essere
convalidata  dal  Servizio  ispezione della direzione provinciale del
lavoro.