Art. 13. 
       Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario 
 
  1. Le pene previste per i delitti di cui al presente  decreto  sono
diminuite fino alla meta' e  non  si  applicano  le  pene  accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione  di  apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi  dei  delitti  medesimi  sono  stati   estinti   mediante
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di
adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 
  2. A tale fine, il pagamento  deve  riguardare  anche  le  sanzioni
amministrative previste per la  violazione  delle  norme  tributarie,
sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19,  comma
1. 
  3. Della diminuzione di pena prevista dal  comma  1  non  si  tiene
conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la
pena pecuniaria a norma dell'articolo  53  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 13:
              -  Il  testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981,
          n.  689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata
          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente:
              "Art.  53  (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il
          giudice,  nel  pronunciare  sentenza  di  condanna,  quando
          ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva
          entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la
          semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro
          il  limite  di  sei  mesi  puo'  sostituirla  anche  con la
          liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare
          entro  il  limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con
          la pena pecuniaria della specie corrispondente.
              La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i
          criteri  indicati  dall'art.  57  della  presente  legge  e
          dall'art.  135  del  codice penale. Alla sostituzione della
          pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi'
          gli  articoli  133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice
          penale.
              Le  norme  del  codice  di procedura penale relative al
          giudizio  per decreto si applicano anche quando il pretore,
          nei   procedimenti  per  i  reati  perseguibili  d'ufficio,
          ritiene  di  dover  infliggere  la  multa  o  l'ammenda  in
          sostituzione  di  una  pena  detentiva.  Nel decreto devono
          essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
              Nei  casi  previsti  dall'art.  81  del  codice penale,
          quando  per  ciascun  reato  e'  consentita la sostituzione
          della  pena  detentiva,  si tiene conto dei limiti indicati
          nel   primo   comma  soltanto  per  la  pena  che  dovrebbe
          infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione
          della  pena  detentiva  e'  ammissibile soltanto per alcuni
          reati,   il   giudice,  se  ritiene  di  doverla  disporre,
          determina,  al  solo  fine  della sostituzione, la parte di
          pena per i reati per i quali opera la sostituzione".