Art. 13. Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1. 3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente: "Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno puo' sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresi' gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale. Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione".