Art. 14.
Circostanza   attenuante.   Riparazione   dell'offesa   nel  caso  di
          estinzione per prescrizione del debito tributario
  1.  Se  i  debiti  indicati  nell'articolo 13 risultano estinti per
prescrizione  o  per  decadenza,  l'imputato  di  taluno  dei delitti
previsti  dal  presente  decreto  puo'  chiedere  di essere anmesso a
pagare,  prima  della  dichiarazione  di apertura del dibattimento di
primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione
dell'offesa   recata  all'interesse  pubblico  tutelato  dalla  norma
violata.
  2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere
comunque  inferiore  a  quella  risultante  dal  ragguaglio  a  norma
dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il
delitto contestato.
  3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la
somma,  fissa  con  ordinanza un termine non superiore a dieci giorni
per il pagamento.
  4.  Se  il  pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita
fino  alla  meta'  e  non  si  applicano  le pene accessorie indicate
nell'articolo  12.  Si  osserva  la disposizione prevista dal comma 3
dell'articolo 13.
  5.  Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e'
restituita.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Il  testo  dell'art.  135  del  codice  penale e' il
          seguente:
              "Art.  135  (Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive).  -  Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
          deve  eseguire  un  ragguaglio  fra  pene pecuniarie e pene
          detentive,     il     computo     ha    luogo    calcolando
          settantacinquemila  lire,  o frazione di settantacinquemila
          lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".