Art. 16. 
Adeguamento al parere del Comitato  per  l'applicazione  delle  norme
                             antielusive 
  1. Non da' luogo a fatto punibile a norma del presente  decreto  la
condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita  dall'articolo
21, commi 9 e 10, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  si  e'
uniformato ai pareri del  Ministero  delle  finanze  o  del  Comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti  dalle
medesime disposizioni,  ovvero  ha  compiuto  le  operazioni  esposte
nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso. 
 
          Note all'art. 16:
              -  Il  testo dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30
          dicembre  1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare
          le   basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale  e  del  conto fiscale", pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305,
          e' il seguente:
              "9.  Il  contribuente, anche prima della conclusione di
          un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.
              10.   In  caso  di  mancata  risposta  da  parte  della
          direzione   generale,   trascorsi   sessanta  giorni  dalla
          richiesta  del  contribuente,  ovvero qualora alla risposta
          fornita  il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso
          potra'  richiedere  il  parere  in  ordine alla fattispecie
          medesima  al  comitato  consultivo per l'applicazione delle
          norme   antielusive.  La  mancata  risposta  da  parte  del
          comitato  consultivo  entro sessanta giorni dalla richiesta
          del  contribuente,  e dopo ulteriori sessanta giorni da una
          formale  diffida  ad  adempiere  da  parte del contribuente
          stesso, equivale a silenzio-assenso".
              -   Per   opportuna  conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art.   1  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze
          13 giugno  1997,  n. 195, recante: "Regolamento concernente
          la   determinazione   dei  termini  e  delle  modalita'  da
          osservare  per  l'invio  delle  richieste  di  parere  alla
          competente  Direzione  generale  e per la comunicazione dei
          pareri  stessi  al contribuente", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 luglio 1997, n. 152:
              "Art.  1 (Procedimento). - 1. La richiesta di parere di
          cui  al  comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991,
          n.  413,  rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento
          delle  entrate,  e'  indirizzata  alla  direzione regionale
          delle  entrate competente in relazione al domicilio fiscale
          del  richiedente  e va spedita a mezzo del servizio postale
          in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
              2.    La   richiesta   deve   contenere   a   pena   di
          inammissibilita':
                a) i  dati  identificativi del contribuente o del suo
          legale rappresentante e delle altre parti interessate;
                b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso
          il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
                c) la  sottoscrizione  del  contribuente  o  del  suo
          legale rappresentante.
              3.    Nella    richiesta    di    parere   va   esposto
          dettagliatamente  il  caso  concreto,  nonche' la soluzione
          interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della
          documentazione,  con  relativo  elenco,  rilevante  ai fini
          della   individuazione   e   della   qualificazione   della
          fattispecie prospettata.
              4.   Il   parere  del  Dipartimento  delle  entrate  e'
          comunicato  al  contribuente  mediante  servizio postale in
          plico   raccomandato   con   avviso   di   ricevimento.  Il
          Dipartimento  delle  entrate  trasmette  i  pareri anche al
          comitato   consultivo   per   l'applicazione   delle  norme
          antielusive.
              5.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 21, comma 10,
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413, la richiesta di
          parere,   le  intimazioni  e  le  altre  comunicazioni  del
          contribuente   si   intendono   presentate  all'atto  della
          ricezione  dei  plichi  raccomandati da parte del Ministero
          delle  finanze.  Le  comunicazioni di parere e le richieste
          istruttorie   si   intendono   eseguite  al  momento  della
          ricezione    dei   plichi   raccomandati   da   parte   del
          destinatario.
              6.  Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in
          conformita'  alla  soluzione interpretativa prospettata dal
          contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al
          comitato   consultivo   per   l'applicazione   delle  norme
          antielusive.
              7.  La direzione regionale delle entrate trasmette alla
          Direzione   generale  del  Dipartimento  delle  entrate  la
          richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il
          quindicesimo  giorno  dalla  sua ricezione. Il parere della
          Direzione  generale e' comunicato al contribuente non oltre
          sessanta giorni dalla richiesta".