Art. 16. Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive 1. Non da' luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si e' uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, e' il seguente: "9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. 10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso". - Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, recante: "Regolamento concernente la determinazione dei termini e delle modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1997, n. 152: "Art. 1 (Procedimento). - 1. La richiesta di parere di cui al comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, rivolta al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, e' indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilita': a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate; b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni; c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. 3. Nella richiesta di parere va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonche' la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. 4. Il parere del Dipartimento delle entrate e' comunicato al contribuente mediante servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Il Dipartimento delle entrate trasmette i pareri anche al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. 5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la richiesta di parere, le intimazioni e le altre comunicazioni del contribuente si intendono presentate all'atto della ricezione dei plichi raccomandati da parte del Ministero delle finanze. Le comunicazioni di parere e le richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione dei plichi raccomandati da parte del destinatario. 6. Il parere emesso dal Dipartimento delle entrate, in conformita' alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, rende improcedibile la richiesta di parere al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. 7. La direzione regionale delle entrate trasmette alla Direzione generale del Dipartimento delle entrate la richiesta di parere, inviata dal contribuente, non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione. Il parere della Direzione generale e' comunicato al contribuente non oltre sessanta giorni dalla richiesta".