Art. 17. 
                   Interruzione della prescrizione 
 
  1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal  presente
decreto e' interrotto, oltre che dagli  atti  indicati  nell'articolo
160 del codice penale, dal verbale di constatazione  o  dall'atto  di
accertamento delle relative violazioni. 
 
          Nota all'art. 17:
              -  Il  testo  dell'art.  160  del  codice  penale e' il
          seguente:
              "Art.  160 (Interruzione del corso della prescrizione).
          -  Il corso della prescrizione e' interrotto dalla sentenza
          di condanna o dal decreto di condanna.
              Interrompono   pure  la  prescrizione  l'ordinanza  che
          applica le misure cautelari personali e quella di convalida
          del  fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
          pubblico  ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
          pubblico   ministero   per   rendere  l'interrogatorio,  il
          provvedimento  del  giudice  di  fissazione dell'udienza in
          camera  di  consiglio  per  la decisione sulla richiesta di
          archiviazione,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  il
          decreto    di   fissazione   della   udienza   preliminare,
          l'ordinanza  che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
          di   fissazione   della  udienza  per  la  decisione  sulla
          richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
          citazione  per  il  giudizio  direttissimo,  il decreto che
          dispone  il  giudizio  immediato, il decreto che dispone il
          giudizio   e   il  decreto  di  citazione  a  giudizio.  La
          prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal
          giorno   della   interruzione.   Se   piu'  sono  gli  atti
          interruttivi,  la prescrizione decorre dall'ultimo di essi;
          ma in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157 possono
          essere prolungati oltre la meta'".