Art. 18.
                      Competenza per territorio
  1.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi 2 e 3, se la competenza per
territorio  per  i  delitti  previsti  dal  presente decreto non puo'
essere  determinata  a  norma dell'articolo 8 del codice di procedura
penale, e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
  2.  Per  i  delitti  previsti  dal capo I del titolo II il reato si
considera  consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale.  Se  il  domicilio  fiscale  e'  all'estero e' competente il
giudice del luogo di accertamento del reato.
  3.  Nel  caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o
gli  altri  documenti  per operazioni inesistenti sono stati emessi o
rilasciati  in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente
il  giudice  di  uno  di  tali  luoghi  in  cui ha sede l'ufficio del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di  reato  nel  registro  previsto  dall'articolo  335  del codice di
procedura penale.
 
          Note all'art. 18:
              -  Il  testo  degli  articoli  8  e  335  del codice di
          procedura penale e' il seguente:
              "Art.  8  (Regole  generali).  -  1.  La competenza per
          territorio  e'  determinata  dal  luogo  in cui il reato e'
          stato consumato.
              2. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte
          di  una  o piu' persone, e' competente il giudice del luogo
          in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.
              3.  Se  si tratta di reato permanente, e' competente il
          giudice  del  luogo in cui ha avuto inizio la consumazione,
          anche  se  dal  fatto  e'  derivata  la morte di una o piu'
          persone.
              4.  Se  si  tratta di delitto tentato, e' competente il
          giudice  del  luogo  in cui e' stato compiuto l'ultimo atto
          diretto a commettere il delitto".
              "Art.  335  (Registro  delle notizie di reato). - 1. Il
          pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
          registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
          che  gli  perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
          nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il
          nome   della   persona   alla  quale  il  reato  stesso  e'
          attribuito.
              2.  Se  nel  corso  delle  indagini preliminari muta la
          qualificazione  giuridica  del  fatto ovvero questo risulta
          diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza
          procedere a nuove iscrizioni.
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera a), le
          iscrizioni  previste  ai  commi  l e 2 sono comunicate alla
          persona  alla  quale  il  reato e' attribuito, alla persona
          offesa   e   ai   rispettivi  difensori,  ove  ne  facciano
          richiesta.
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere   sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con  decreto
          motivato,  il  segreto  sulle iscrizioni per un periodo non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile".