Art. 10. 
                          Accesso agli atti 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori
e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa. 
 
          Note all'art. 10:

             Il  testo dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  successive  modificazioni recante: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
          "Art.24.  1.  Il  diritto  di  accesso  e'  escluso  per  i
          documenti   coperti   da   segreto   di   Stato   ai  sensi
          dell'articolo  12  della  legge  24  ottobre  1977, n. 801,
          nonche'  nei  casi  di segreto o di divieto di divulgazione
          altrimenti previsti dall'ordinamento.
          2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma
          2  dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
             a)  la  sicurezza,  la  difesa  nazionale e le relazioni
          internazionali;
             b) la politica monetaria e valutaria;
             c)  l'ordine  pubblico  e  la  prevenzione e repressione
          della criminalita';
             d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
          garantendo  peraltro agli interessati la visione degli atti
          relativi  ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
          sia  necessaria per curare o per difendere i loro interessi
          giuridici.
          3.  Con  i decreti di cui al comma 2 sono altresi stabilite
          norme  particolari  per  assicurare  che  l'accesso ai dati
          raccolti   mediante   strumenti   informatici  avvenga  nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
          4.   Le   singole   amministrazioni   hanno   l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
          5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9,
          L. 1^aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26,
          L.  10  ottobre  1986,  n.  668,  e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  ogni  altra  disposizione attualmente
          vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
          6.  I  soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".