Art. 9 
         Pubblicita' degli atti della conferenza dei servizi 
 
  1.  Della  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  e'   data
pubblicita', almeno dieci giorni  prima  della  data  di  svolgimento
della stessa, mediante comunicazioni, con contestuale allegazione del
progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio  del  comune  ovvero,  nel
caso  di   amministrazioni   aggiudicatrici   diverse   dal   comune,
utilizzando forme equivalenti di pubblicita'. Con le stesse modalita'
di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione
dei lavori della conferenza dei servizi viene data  pubblicita'  alle
determinazioni assunte in quella sede con, il relativo verbale. 
  2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso  o  concessione
dei lavori pubblici, ove sia necessario o  opportuno  procedere  alla
conferenza dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice  ne  dispone
la convocazione sulla base  del  progetto  preliminare;  il  relativo
verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.