Art. 12

  1.  L'esposizione  delle  bandiere  all'esterno e all'interno delle
sedi  delle  regioni  e  degli  enti locali e' oggetto dell'autonomia
normativa  e  regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni
caso   la   bandiera   nazionale   e   quella  europea  sono  esposte
congiuntamente  al  vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta
che   e'  prescritta  l'esposizione  di  quest'ultimo,  osservata  la
prioritaria dignita' della bandiera nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000
                               CIAMPI


D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 27