Art. 14
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  I  termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
inclusione   nelle   graduatorie  permanenti,  di  aggiornamento  del
punteggio  per  i  nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra
provincia  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro della pubblica
istruzione  improntato  a  criteri  di  semplificazione e snellimento
delle  procedure  amministrative  e  degli adempimenti da parte degli
aspiranti medesimi.
  2.  Il  personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o
altra   classe   di   concorso  deve  dichiarare  esplicitamente  che
l'inserimento  nella  graduatoria  permanente e' finalizzato anche al
conferimento delle supplenze.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 27 marzo 2000
                                              Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
  Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 98