Art. 14 Disposizioni transitorie e finali 1. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi. 2. Il personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 marzo 2000 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 98