Art. 8
Attivita' di trasporto e dispacciamento
1. L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e'
attivita' di interesse pubblico.
2. Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento
sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne
facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea
capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento
dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base
a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto,
e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre
alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi
i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche'
l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non
ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche'
sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo
24.
5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che
effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle
imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea
interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni
sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale
ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema,
compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas
naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la
tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti
responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo
volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo
il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il
dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di
sicurezza.
8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di
bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.