Art. 8
               Attivita' di trasporto e dispacciamento

  1.  L'attivita'  di  trasporto  e dispacciamento di gas naturale e'
attivita' di interesse pubblico.
  2.  Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento
sono  tenute  ad  allacciare  alla  propria  rete  gli  utenti che ne
facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea
capacita',   e   purche'   le   opere   necessarie  all'allacciamento
dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base
a   criteri  stabiliti  con  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto,
e  qualora  verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre
alla  stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi
i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato.
  4.  L'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas vigila affinche'
l'attivita'  di  trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non
ostacolare  la  parita'  di condizioni di accesso al sistema, nonche'
sull'applicazione  del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo
24.
  5.  Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che
effettuano  attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento, nonche' alle
imprese   del   gas   di   ogni  altro  sistema  dell'Unione  europea
interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni
sufficienti  per  garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
  6.  Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale
ed  i  servizi  accessori  necessari  al  funzionamento  del sistema,
compresa  la  modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas
naturale  direttamente  connessi  con  la  rispettiva  rete, salvo la
tempestiva   reintegrazione   degli  stessi  da  parte  dei  soggetti
responsabili,  e  garantiscono  l'adempimento  di  ogni altro obbligo
volto  ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo
il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  regole  per  il
dispacciamento  in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di
sicurezza.
  8.  Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di
bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.