Art. 9 
              Definizione di rete nazionale di gasdotti 
 
  1. Si intende  per  rete  nazionale  di  gasdotti,  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete  costituita  dai  gasdotti
ricadenti in mare, dai gasdotti di  importazione  ed  esportazione  e
relative  linee  collegate  necessarie  al  loro  funzionamento,  dai
gasdotti  interregionali,  dai  gasdotti  collegati  agli  stoccaggi,
nonche' dai gasdotti  funzionali  direttamente  e  indirettamente  al
sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti,  inclusi  i
servizi accessori connessi, e'  individuata,  sentita  la  Conferenza
unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro  sei
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con
decreto   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, che provvede  altresi'  al  suo  aggiornamento  con
cadenza  annuale  ovvero  su  richiesta  di  un'impresa  che   svolge
attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non  comprese  nella
rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e  31  e'
di competenza regionale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo  dell'art.  29,  comma  2,  lettera  g)  del
          decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  per  il  cui
          titolo vedasi note alle premesse, e' il seguente: 
              "Art. 29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          2.  Sono  conservate,  inoltre,  allo  Stato  le   funzioni
          amministrative concernenti: 
                a) la ricerca scientifica in campo energetico; 
                b)   le   determinazioni   inerenti   l'importazione,
          l'esportazione e lo stoccaggio di energia; 
                c)   la   determinazione   dei    criteri    generali
          tecnico-costruttivi e le norme  tecniche  essenziali  degli
          impianti  di  produzione,  conservazione  e   distribuzione
          dell'energia; 
                d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
          merceologiche   dell'energia   prodotta,   distribuita    e
          consumata; 
                e) la vigilanza  sull'Ente  nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); 
                f) l'impiego  di  materiali  radioattivi  o  macchine
          radiogene: 
                g) la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione di energia elettrica di potenza superiore a  300
          MW termici, salvo quelli che  producono  energia  da  fonti
          rinnovabili di energia e da rifiuti ai  sensi  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per  il
          trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione  di
          norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
          il  rilascio  delle  concessioni  per   l'esercizio   delle
          attivita' elettriche, di competenza statale, le altre  reti
          di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;".