Art. 9
Definizione di rete nazionale di gasdotti
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti
ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e
relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai
gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi,
nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al
sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i
servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza
unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con
cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge
attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella
rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e'
di competenza regionale.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 29, comma 2, lettera g) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per il cui
titolo vedasi note alle premesse, e' il seguente:
"Art. 29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione,
l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine
radiogene:
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti
di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;".