Art. 10. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.