Art. 10. 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziati, secondo i  criteri  e  gli  indirizzi
stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti
relativi  ai  settori   della   produzione,   commercializzazione   e
trasformazione di prodotti in agricoltura. 
  2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: 
    a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al  netto
dell'IVA; 
    b) si riferiscono a settori esclusi  o  sospesi  dal  CIPE  o  da
disposizioni comunitarie.