Art. 9
                        Soggetti beneficiari

  1.  Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in
agricoltura,  possono  essere ammessi ai benefici di cui all'articolo
3,  gli  agricoltori  di  eta'  compresa  tra  i  18  ed  i  35 anni,
subentranti  nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che
presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative
nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.
  2.  I  soggetti  di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla
data  del  1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei
territori di cui all'articolo 2.
  3.  L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui
all'articolo 2.