Art. 9 Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita' in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.