Art. 69. 
Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che  regolano  la  vita
                            penitenziaria 
  1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti,  presso  la
biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i  testi
della  legge,  del  presente  regolamento,  del  regolamento  interno
nonche' delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei
detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento. 
  2. All'atto  dell'ingresso,  a  ciascun  detenuto  o  internato  e'
consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1,  con
l'indicazione  del  luogo  dove  e'  possibile  consultare  i   testi
integrali. L'estratto suindicato e' fornito nelle lingue piu' diffuse
tra i detenuti e internati stranieri. 
  3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma
1 e' data notizia ai detenuti e agli internati. 
  4. L'osservanza, da parte dei  detenuti  e  degli  internati  delle
norme e delle disposizioni che regolano la vita  penitenziaria,  deve
essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle  ragioni  delle
medesime.