Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria 1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonche' delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento. 2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e' consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove e' possibile consultare i testi integrali. L'estratto suindicato e' fornito nelle lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri. 3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli internati. 4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.