Art. 71.
                Compiti di animazione e di assistenza
  1.  A  singoli  detenuti  o  internati,  che dimostrino particolari
attitudini  a  collaborare  per il proficuo svolgimento dei programmi
dell'istituto,  possono  essere affidate dalla direzione mansioni che
comportino  compiti  di  animazione  nelle  attivita'  di  gruppo, di
carattere  culturale,  ricreativo  e  sportivo, nonche' di assistenza
nelle attivita' di lavoro in comune.
  2.   Le   mansioni   suddette   sono  esplerate  sotto  la  diretta
supervisione  del  personale,  il quale deve garantire che in nessuna
circostanza  l'esercizio  di  esse  importi  un potere disciplinare o
possa  servire  come  pretesto per l'acquisizione di una posizione di
preminenza sugli altri detenuti o internati.