Art. 71. Compiti di animazione e di assistenza 1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attivita' di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonche' di assistenza nelle attivita' di lavoro in comune. 2. Le mansioni suddette sono esplerate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.