Art. 72.
Risarcimento dei danni arrecati a   beni  dell'amministrazione  o  di
                                terzi
  1.  In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione,
la  direzione  svolge  indagini  intese  ad accertare l'ammontare del
danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.
  2.  All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato,
la  direzione  notifica  per  iscritto  l'addebito  al  responsabile,
invitandolo  al  risarcimento  e  fissandone  le  modalita', le quali
possono comportare anche pagamenti rateali.
  3.  La  somma  dovuta  a titolo di risarcimento viene prelevata dal
peculio disponibile.
  4.  In  caso  di  danni  a  cose  appartenenti  ad altri detenuti o
internati,  la  direzione  dell'istituto  si  adopera per favorire il
risarcimento spontaneo.
  5.  Il  risarcimento  spontaneo  e'  considerato  come  circostanza
attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.