Art. 73.
Isolamento
1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal
medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le
circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto
clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal
personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento
deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione dalle attivita' in comune e' eseguito in una camera
ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato
sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per
l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue
in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle
attivita' in comune, di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con
i compagni.
4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo
non esclude l'ammissione degli stessi alle attivita' lavorative,
nonche' di istruzione e formazione diverse dai normali corsi
scolastici, ed alle funzioni religiose.
5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita'
di acqua.
6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari
che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri
detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria
che procede.
7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve
essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli
giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia
di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con
vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento
per casi diversi da quelli previsti per legge.
Nota all'art. 73:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - I
locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli
internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati
con luce naturale e artificiale in modo da permettere il
lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni
climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici
riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali
devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di
pulizia.
I locali destinati al pernottamento in camere dotate di
uno o piu' posti.
Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei
soggetti che sono collocati in camere a piu' posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in
camere ad un posto a meno che la situazione particolare
dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato
corredo per il proprio letto".