Art. 73.
                             Isolamento
  1.  L'isolamento  continuo  per ragioni sanitarie e' prescritto dal
medico  nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le
circostanze,  in  appositi  locali  dell'infermeria  o  in un reparto
clinico.   Durante   l'isolamento,  speciale  cura  e'  dedicata  dal
personale  all'infermo  anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento
deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
  2.  L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione  dalle  attivita'  in  comune  e'  eseguito  in una camera
ordinaria,  a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato
sia  tale  da  arrecare  disturbo  o  da  costituire  pregiudizio per
l'ordine  e  la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue
in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
  3.  Ai  detenuti  e  gli internati, nel periodo di esclusione dalle
attivita' in comune, di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con
i compagni.
  4.  L'isolamento  diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo
non  esclude  l'ammissione  degli  stessi  alle attivita' lavorative,
nonche'   di  istruzione  e  formazione  diverse  dai  normali  corsi
scolastici, ed alle funzioni religiose.
  5.  Sono  assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita'
di acqua.
  6.  Le  condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari
che  sono  in  isolamento  non devono differire da quelle degli altri
detenuti,  salvo  le  limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria
che procede.
  7.  La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve
essere  oggetto  di  particolare  attenzione,  con adeguati controlli
giornalieri  nel  luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia
di  un  componente  del  gruppo  di osservazione e trattamento, e con
vigilanza  continuativa  ed adeguata da parte del personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
  8.  Non  possono  essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento
per casi diversi da quelli previsti per legge.
 
          Nota all'art. 73:
              - Il  testo  dell'art.  6  della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  6  (Locali di soggiorno e di pernottamento). - I
          locali  nei  quali  si  svolge la vita dei detenuti e degli
          internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati
          con  luce  naturale  e artificiale in modo da permettere il
          lavoro  e  la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni
          climatiche   lo  esigono,  e  dotati  di  servizi  igienici
          riservati,  decenti  e  di  tipo  razionale. I detti locali
          devono  essere  tenuti in buono stato di conservazione e di
          pulizia.
              I locali destinati al pernottamento in camere dotate di
          uno o piu' posti.
              Particolare  cura  e'  impiegata  nella  scelta di quei
          soggetti che sono collocati in camere a piu' posti.
              Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in
          camere  ad  un  posto  a meno che la situazione particolare
          dell'istituto non lo consenta.
              Ciascun   detenuto  e  internato  dispone  di  adeguato
          corredo per il proprio letto".