Art. 74.
                            Perquisizioni
  1.  Le  operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della
legge   sono   effettuate   dal   personale   del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  alla  presenza  di  un  appartenente  a tale Corpo, di
qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale
che  effettua  la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere
dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
  2.  La  perquisizione  puo' non essere eseguita quando e' possibile
compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
  3.  Le  perquisizioni  nelle  camere dei detenuti e degli internati
devono  essere  effettuate  con  rispetto della dignita' dei detenuti
nonche' delle cose di appartenenza degli stessi.
  4.  Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con
quella  prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni
ordinarie.
  5.  Per  procedere  a  perquisizione  fuori  dei  casi  ordinari e'
necessario l'ordine del direttore.
  6.  Per  operazioni  di  perquisizione  generale  il direttore puo'
avvalersi,  in  casi  eccezionali,  della collaborazione di personale
appartenente  alle  Forze  di  polizia  e  alle  altre  Forze poste a
disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13
della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  7.  In  casi  di  particolare  urgenza, il personale procede di sua
iniziativa   alla   perquisizione,   informandone  immediatamente  il
direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.
 
          Note all'art. 74:
              - Il  testo  dell'art.  34 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  34 (Perquisizione personale). - I detenuti e gli
          internati   possono   essere   sottoposti  a  perquisizione
          personale per motivi di sicurezza.
              La  perquisizione  personale deve essere effettuata nel
          pieno rispetto della personalita'".
              - La   legge  1o aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".
              - Per  il  testo  del  quinto  comma dell'art. 13 della
          detta legge n. 121/1981, si veda la nota all'art. 93.